Esclusione automatica solo sotto soglia: accolta la cautelare (TAR Puglia n. 191 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, è un meccanismo di tipo eccezionale che può essere attivato solo per i contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Per gli appalti di importo pari o superiore a tali soglie, l’amministrazione non può predeterminare negli atti di gara una formula matematica che comporti l’automatica estromissione delle offerte che superano la soglia di anomalia, dovendo invece procedere alla verifica di congruità in contraddittorio con il concorrente. La clausola del disciplinare che estende l’esclusione automatica a una procedura sopra soglia contrasta con la normativa interna ed eurounitaria e risulta, pertanto, assistita da fumus boni iuris tale da giustificare la sospensione cautelare del provvedimento di esclusione.

Il Fatto

Una società cooperativa impugnava il verbale di gara con cui la Provincia di Foggia, in qualità di stazione unica appaltante per conto del Comune di Foggia, aveva disposto l’esclusione automatica delle sue offerte per quattro lotti di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un accordo quadro per la manutenzione del verde pubblico. La gara, aggiudicata con il criterio del minor prezzo, aveva un importo stimato di oltre otto milioni di euro, superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

L’esclusione era stata disposta in applicazione dell’art. 25 del disciplinare di gara, che prevedeva il meccanismo dell’esclusione automatica sulla base del calcolo della soglia di anomalia. La ricorrente ne chiedeva l’annullamento, deducendo l’illegittimità della clausola del disciplinare che applicava tale meccanismo a una procedura sopra soglia, in contrasto con l’art. 54, comma 1, del codice dei contratti pubblici, che lo limita ai soli appalti sotto soglia.

La Motivazione del TAR

Il TAR Puglia ha accolto l’istanza cautelare, ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris sulla base di una duplice considerazione. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che l’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 subordina la possibilità di prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale alla circostanza che si tratti di “contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza”. La norma, nella sua formulazione testuale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive.

In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato come la disposizione debba essere letta in combinato disposto con l’art. 110 del codice dei contratti pubblici e con l’art. 69 della direttiva 2014/24/UE, che impongono la verifica di congruità delle offerte anomale in contraddittorio. Tali principi, unitamente a quelli di favor participationis, di concorrenza e di accesso al mercato, deporrebbero per l’illegittimità di meccanismi di esclusione automatica in procedure di importo superiore alle soglie europee, come quella in esame.

Il Collegio ha quindi ritenuto che le censure fossero assistite da adeguato fumus, bilanciando gli interessi contrapposti e considerando la sollecita fissazione dell’udienza di merito, prevista dalla legge per i contratti pubblici. Ha disposto, pertanto, la sospensione dell’efficacia dell’esclusione, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito. L’esito cautelare, pur nella sommarità della fase, conferma la rilevanza della questione interpretativa e la necessità di un approfondimento in sede di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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