Decadenza della concessione demaniale: la natura vincolata non esime dalla ponderazione degli interessi (TAR Abruzzo n. 324 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del concessionario di un bene demaniale marittimo, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera b), cod. nav., costituisce esercizio di un potere discrezionale, riconducibile all’autotutela, e non conseguenza necessitata dell’accertamento del non uso o del cattivo uso del bene. L’amministrazione concedente è tenuta a motivare espressamente e puntualmente il provvedimento, dando conto della gravità dell’inadempimento e dell’avvenuta ponderazione tra gli interessi sottesi alla prosecuzione del rapporto concessorio e quelli che la concessione intende soddisfare. La natura “sostanzialmente vincolata” del potere non può essere invocata per sottrarsi a tale obbligo di bilanciamento.
Il Fatto
Una società a totale partecipazione pubblica, gestore di un fondo di investimento immobiliare, era subentrata nella titolarità di una concessione demaniale marittima relativa a uno stabilimento balneare in stato di abbandono, conferito nel fondo dall’ente previdenziale che ne era precedente concessionario. Il Comune aveva autorizzato l’affidamento della gestione delle attività a una società terza, che aveva presentato una CILA per lavori di manutenzione straordinaria dello stabilimento.
A causa del mancato completamento dei lavori, l’apertura dell’attività per la stagione balneare era stata differita. Il Comune avviava quindi il procedimento di decadenza e, con determinazione del 29 luglio 2025, disponeva la decadenza del concessionario per non uso del bene nel periodo previsto dall’ordinanza balneare regionale, intimando lo sgombero dell’area entro quarantacinque giorni. La società ricorreva deducendo, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto i primi tre motivi di ricorso, incentrati sull’erroneo esercizio del potere attribuito dall’art. 47 cod. nav. e sul difetto di istruttoria e di motivazione. Il Collegio ha premesso che la norma attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale, da esercitare accertando, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, la gravità dell’inadempimento e la sua idoneità a compromettere in maniera significativa gli interessi pubblici perseguiti con la concessione. Ha quindi escluso la tesi del Comune, secondo cui si tratterebbe di un potere “sostanzialmente vincolato” che non richiederebbe alcun bilanciamento tra i contrapposti interessi.
Il Comune si era limitato a rilevare il non uso dell’area sulla base di un pregresso procedimento archiviato e della mancata presentazione della documentazione attestante l’apertura dello stabilimento entro la data indicata nelle osservazioni procedimentali. Il TAR ha rilevato che l’amministrazione non aveva accertato la gravità dell’inadempimento, rapportandola all’entità delle opere necessarie per rendere fruibile un bene da anni in abbandono, alla natura pubblica del concessionario e alla possibilità, prevista dall’ordinanza balneare regionale, di realizzare attività di cantiere straordinaria per ristrutturazioni. Il Comune non aveva inoltre effettuato la dovuta comparazione degli interessi, necessaria per verificare se la mancata apertura per una sola stagione fosse idonea a compromettere definitivamente il progetto di recupero del complesso immobiliare.
Il TAR ha dichiarato assorbito il quarto motivo, comunque infondato, osservando che l’affidamento della gestione a un terzo, ancorché autorizzato ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav., non esime il concessionario, unico titolare del rapporto, dagli obblighi di corretto utilizzo del bene. Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento del provvedimento, mentre la necessità di riesercitare il potere discrezionale ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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