Occupazione del concessionario uscente legittima fino alla stipula dell’atto regolatorio (TAR Puglia n. 790 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022 ha effetto automatico e preclude all’amministrazione di pretendere l’immediato rilascio dell’area demaniale da parte del concessionario uscente prima della stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario. La disposizione non incide sulla scadenza del rapporto concessorio, ma legittima comunque l’occupazione dell’area, con la conseguenza che l’amministrazione può solo valutare, nelle more, le modalità di utilizzo dell’area maggiormente rispondenti al pubblico interesse. Il concessionario uscente è tale anche quando l’area originaria sia stata inclusa in un complessivo ridisegno dei lotti oggetto di una nuova procedura di gara.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria demaniale marittima nel Comune di Ginosa, aveva visto scadere il proprio rapporto concessorio, oggetto di proroga tecnica sino al 31 dicembre 2024. Il Comune, all’esito di una procedura di gara per l’assegnazione delle concessioni sul litorale, aveva ordinato alla società, con determina dell’11 novembre 2025, il ripristino dello stato dei luoghi e la riconsegna dell’area nel termine di quindici giorni.

La società impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022, che legittima l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente fino alla stipulazione dell’atto regolatorio delle nuove concessioni, nonché la violazione dell’art. 49 cod. nav. e dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 quanto al termine assegnato per la rimozione delle opere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022. La disposizione, introdotta dal d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 166/2024, stabilisce che l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è “comunque legittima” fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio. Si tratta di una previsione ad effetto automatico, che prescinde dalla partecipazione del concessionario uscente alla gara e preclude all’amministrazione di pretendere l’immediato rilascio dell’area prima di quel momento.

Il Collegio ha escluso la tesi del Comune secondo cui la norma avrebbe solo escluso l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 1161 cod. nav. e il diritto all’indennità di occupazione: il riferimento a tale disposizione, introdotto dalla congiunzione “anche”, ha valore meramente esemplificativo, mentre l’espressione “comunque legittima” ha portata generale.

Quanto alla qualificazione della ricorrente come concessionaria uscente, il TAR ha osservato che la procedura di gara aveva interessato l’intero litorale comunale, con un complessivo ridisegno dei lotti che coinvolgeva anche l’area di originaria titolarità della società. Il Collegio ha pertanto distinto il caso della mera scadenza della concessione, cui non faccia seguito la messa a bando dell’area, da quello in cui l’area sia stata direttamente interessata dalla procedura selettiva: solo in quest’ultima ipotesi opera la protezione legale dell’occupazione.

Infine, il TAR ha respinto l’eccezione del Comune circa la scadenza della concessione antecedente all’entrata in vigore della norma, rilevando che la concessione era stata prorogata tecnicamente sino al 31 dicembre 2024 e che la società era quindi titolare di un rapporto in corso di validità alla data di entrata in vigore della disposizione. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento delle ulteriori censure, concernenti i profili esecutivi del provvedimento, e l’annullamento della determina impugnata, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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