Sopravvenuto difetto di interesse dopo l’esecuzione della sentenza di annullamento (TAR Puglia n. 794 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta dinanzi al giudice amministrativo per i danni derivanti dall’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, abbia dato integrale esecuzione alla sentenza di annullamento, liquidando in favore del danneggiato sia la sorte capitale sia gli interessi maturati. La sopravvenuta satisfazione della pretesa sostanziale, attestata dall’intervenuto pagamento, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, privando il giudice del potere di pronunciarsi nel merito. In tale evenienza, la definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’esito non dipendente dalla soccombenza virtuale delle parti.
Il Fatto
Una casa di cura privata accreditata aveva agito dinanzi al TAR Puglia, Lecce, per ottenere la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’illegittima decurtazione del tetto di spesa assegnatole per l’anno 2016. La contrazione del budget era stata disposta con deliberazione del Direttore Generale n. 1623 del 29.7.2016, la quale, nell’assegnare i fondi alle strutture private accreditate, aveva applicato alla ricorrente un taglio di euro 142.680,10, fondato sull’utilizzo di un’aliquota di controllo delle cartelle cliniche limitata al 6,5%, in violazione del parametro minimo obbligatorio del 10% previsto dall’art. 88 della legge n. 388/2000 e dalle direttive regionali.
Detta deliberazione era stata annullata dal TAR Puglia, Lecce, Sezione Seconda, con sentenza n. 648/2021, pubblicata il 5.5.2021 e passata in giudicato. La struttura sanitaria, pertanto, aveva instaurato il presente giudizio risarcitorio ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., chiedendo la condanna dell’amministrazione alla restitutio in integrum delle somme indebitamente decurtate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito la vicenda processuale, evidenziando che, nelle more del giudizio risarcitorio, l’amministrazione sanitaria aveva adottato la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 981 del 3.4.2026, con la quale aveva dato esecuzione alla sentenza di annullamento n. 648/2021, liquidando in favore della ricorrente la somma complessiva di euro 150.574,54, di cui euro 142.680,13 per sorte capitale ed euro 7.849,71 per interessi.
Conseguentemente, la difesa della casa di cura aveva depositato in data 22.4.2026 una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. La declaratoria di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., è stata quindi pronunciata in ragione dell’intervenuta integrale satisfazione della pretesa economica azionata: l’avvenuto pagamento della sorte capitale e degli interessi, infatti, aveva eliminato ogni residua utilità concreta derivante da una pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, stante la definizione in rito del giudizio: l’esito processuale, non affidato a una valutazione di soccombenza, non consentiva di porre gli oneri del giudizio a carico di alcuna delle parti, considerata altresì la condotta satisfattiva dell’amministrazione successiva alla proposizione del ricorso.
La decisione conferma il principio per cui, nel giudizio risarcitorio conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo, l’esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’amministrazione, mediante il pagamento integrale delle somme dovute, determina il venir meno dell’interesse processuale alla trattazione nel merito, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in senso sostanziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.