Contraffazione di marchio (art. 473 c.p.): non basta la confondibilità, serve la materiale contraffazione (Cass. pen. 7388/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 7388 del 24 febbraio 2026 (R.G.N. 35745/2025) — Presidente Luca Pistorelli, Relatore Anna Maria Gloria Muscarella.
Il principio di diritto
Ai fini della configurabilità dell’elemento oggettivo del reato di contraffazione di marchi (art. 473 c.p.) non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi regolarmente registrati, ma occorre un quid pluris rappresentato dalla materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio; la sola possibilità di confusione integra, al più, l’illecito civile di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), non il reato. La rilevanza penale permane quando il marchio posteriore sia identico a quello noto e all’uso si accompagni la replica di tutti gli altri segni distintivi, così da travalicare la «confusione» e realizzare una vera e propria «copiatura». Il reato presuppone, inoltre, che il marchio costituente l’indebita riproduzione non goda a sua volta di tutela.
Il fatto
Il Tribunale di Trani aveva rigettato il riesame contro la convalida del sequestro preventivo di teli, etichette e capi di abbigliamento (felpe e t-shirt) recanti un marchio riconducibile a un noto marchio, rinvenuti in fase di produzione in un opificio. Gli indagati ricorrevano con cinque motivi, deducendo in particolare il mancato esame della certificazione dell’UIBM che attestava l’autorizzazione alla registrazione del loro marchio e della consulenza tecnica di parte, oltre a vizi sul concorso (art. 110 c.p.) e sul periculum.
La motivazione
Il ricorso è fondato. In tema di misure cautelari reali, rientra nella «violazione di legge» deducibile ex art. 325 c.p.p. anche la mancanza o l’apparenza di motivazione: a fronte di specifiche censure sul fumus, il Tribunale del riesame deve motivare sull’infondatezza degli argomenti difensivi, pena l’annullamento con rinvio. Nel caso, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, per il fumus del reato ex art. 473 c.p., la mera confondibilità di un segno con un marchio anteriore notorio, ignorando la certificazione UIBM prodotta dalla difesa e fondandosi sul fallace assunto della coincidenza tra la concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) e il reato ex art. 473 c.p. Ma per il reato occorre la materiale contraffazione o alterazione del marchio altrui, non la sola confondibilità (Sez. 1, n. 30774 del 2015, Baccalaro; Sez. 5, n. 10193 del 2006; Sez. 5, n. 51754 del 2018, Fabbri).
Implicazioni pratiche
In materia di contraffazione di marchi, il sequestro e la responsabilità penale non possono fondarsi sulla sola confondibilità tra segni: serve la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio, mentre la confusione resta sul piano civilistico della concorrenza sleale. Il giudice del riesame deve confrontarsi con la documentazione difensiva — qui la certificazione UIBM di avvenuta registrazione —, pena l’annullamento per motivazione apparente. Chi registra un marchio autonomo può vedersi opporre la tutela civile del titolare anteriore, ma non automaticamente la sanzione penale. Esito: ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di Trani, assorbite le ulteriori doglianze.
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