Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 768 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione, espressa con memoria o istanza, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La decisione di improcedibilità non richiede l’accertamento della fondatezza delle censure proposte e non statuisce nel merito della controversia.

Il Fatto

Una società aveva impugnato, dinanzi al TAR Puglia, il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi con cui la Provincia aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR) ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, relativo a un impianto agro-voltaico di potenza pari a 13,83 MW. Erano stati gravati, unitamente al verbale negativo, gli atti presupposti, ivi compresi il regolamento regionale n. 24/2010, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e i pareri espressi dalle amministrazioni coinvolte.

La società ricorrente aveva articolato plurimi motivi di ricorso, concernenti la dedotta incompetenza della Provincia, l’illegittimità derivata degli atti impugnati, la violazione dei principi di partecipazione procedimentale e la natura non vincolante dei pareri negativi. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 19 febbraio 2026, la società aveva comunicato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, a seguito della dichiarazione espressa dal difensore della parte ricorrente con la memoria-istanza, non residuava alcun profilo di interesse alla decisione. Ha richiamato il principio generale del processo amministrativo in base al quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può pertanto dichiarare di avere perduto ogni interesse alla definizione del giudizio.

Il Giudice, in presenza di tale dichiarazione, non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che l’unica pronuncia possibile è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che rilevi l’esame nel merito delle censure dedotte.

Il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche tenuto conto della natura della decisione assunta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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