La sanzione urbanistica ha carattere reale e non richiede notifica al responsabile (TAR Lazio n. 1133 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva ha carattere reale e può essere legittimamente irrogato nei confronti del proprietario dell’immobile anche se diverso dal responsabile dell’abuso e a lui estraneo. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non impone l’accertamento della responsabilità soggettiva del proprietario, sul quale grava comunque un obbligo di collaborazione attiva alla rimozione dell’abuso. La posizione di estraneità o di buona fede soggettiva rileva solo ai fini della successiva acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale. La proprietaria che si dolga dell’omessa notifica dell’ordinanza al figlio responsabile materiale difetta di interesse concreto e attuale a ricorrere, con conseguente inammissibilità del gravame.
Il Fatto
La ricorrente acquista nel 2008, per intervenuta usucapione riconosciuta da una sentenza del Tribunale di Latina, un appezzamento di terreno in Terracina. Prima di tale riconoscimento il di lei figlio edifica sul fondo un manufatto di circa 63 mq, adibito ad abitazione propria e della famiglia.
Nel 2014 il Corpo Forestale accerta in loco l’esistenza del manufatto abusivo, già ultimato e abitato. Il Comune notifica l’avvio del procedimento solo alla proprietaria e adotta quindi l’ordinanza di demolizione. La ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 perché né l’avvio del procedimento né l’ordinanza sarebbero stati notificati al figlio, responsabile dell’abuso pur individuato all’atto dell’accesso. Il Comune di Terracina non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso e lo sottopone alle difese della parte, che si esprime sul punto. La causa è poi trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse. La ricorrente, proprietaria dell’area e madre del presunto responsabile dell’abuso, non ha un interesse concreto e attuale a far valere l’omessa notifica al figlio. L’ordine di demolizione ha infatti natura ripristinatoria e l’abuso edilizio è una connotazione di natura reale, che segue l’immobile anche nei successivi trasferimenti.
Il proprietario è tenuto ad eseguire l’ordine di demolizione in virtù del rapporto materiale con la res, anche quando non è autore materiale dell’abuso. Su di lui grava un obbligo di collaborazione attiva, indipendente dall’accertamento della responsabilità. La legge prevede la legittimazione passiva del proprietario non responsabile senza richiedere l’effettivo accertamento di una sua responsabilità.
I provvedimenti a contenuto ripristinatorio e demolitorio, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario e si applicano anche a chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. La condizione di estraneità o di buona fede può assumere rilievo unicamente ai fini della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Quanto al secondo motivo, non è illegittima l’ordinanza che si limiti a ordinare alla proprietaria la demolizione e a prospettare l’eventuale acquisizione gratuita. Solo nel giudizio volto all’accertamento negativo dei presupposti degli effetti acquisitivi la ricorrente potrà dedurre la propria estraneità al compimento dell’opera e l’impossibilità di dare esecuzione all’ordine. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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