Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 767 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può dichiarare di aver perso ogni interesse all’esito del giudizio. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire; pertanto, in caso di dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Tale dichiarazione non richiede l’accertamento di residui profili di interesse da parte del Collegio, che è tenuto a prenderne atto senza sindacarne le ragioni.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui il dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce aveva affermato la necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni rilasciata ex art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, tenendo conto della vigente legge regionale n. 32/2018. La società deduceva la violazione dell’art. 271 del d.lgs. n. 152/2006, l’incompetenza della Provincia a dettare limiti più restrittivi e la violazione del regime transitorio previsto dall’art. 7 della legge regionale citata.
Dopo la costituzione in giudizio della Provincia, la ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava di non aver più interesse alla decisione, avendo concordato con l’Amministrazione l’adeguamento del sistema di gestione degli odori alla nuova disciplina regionale e ottenuto la determina autorizzativa indicata nell’atto.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente verificato la portata della dichiarazione resa dalla società ricorrente, rilevando che essa integra una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. L’atto depositato il 16 gennaio 2026 non era infatti una mera rinuncia al ricorso, ma una presa d’atto del raggiungimento dell’assetto concordato con la Provincia, tale da privare di utilità la prosecuzione del processo.
Il Tribunale ha quindi richiamato il principio generale per cui la parte ricorrente, sino alla trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può legittimamente dichiarare la perdita di interesse. In tale evenienza, il giudice non può esercitare poteri officiosi né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, che costituisce presupposto processuale insindacabile nella sua attualità.
In assenza di indicazioni circa residui profili di interesse alla decisione, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente le spese tra le parti in ragione della natura della decisione e delle circostanze del caso.
Nota della Redazione
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