Fissazione d’ufficio dell’udienza di merito e sospensione cautelare (TAR Puglia n. 246 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo cautelare, il Collegio può ritenere che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio nel merito, disponendo d’ufficio la fissazione dell’udienza pubblica di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Tale potere può essere esercitato anche quando sia già intervenuta la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’amministrazione e il controinteressato, in quanto la questione della giurisdizione e del fumus boni juris può essere compiutamente esaminata in sede di merito. In tale evenienza, il giudice non si pronuncia sulla domanda cautelare, ma fissa la prima udienza pubblica successiva per la trattazione del ricorso.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una procedura selettiva bandita dalla Azienda Sanitaria Locale di Taranto per l’assegnazione dei turni di specialistica ambulatoriale interna ed altre professionalità sanitarie, ai sensi dell’art. 21 ACN 2024. Il ricorrente impugnava la determinazione di approvazione dell’elenco dei medici aventi titolo, nella parte in cui collocava al primo posto della graduatoria per la branca di medicina veterinaria un altro candidato, poi risultato controinteressato. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione e degli atti presupposti, tra cui il parere del Comitato Regionale per la specialistica ambulatoriale.
Si costituivano in giudizio l’ASL di Taranto, la Regione Puglia e il controinteressato. Nel corso della camera di consiglio, emergeva che l’amministrazione aveva già stipulato con il controinteressato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 13.04.2026, nelle more del giudizio cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha preliminarmente rilevato la sussistenza di una questione di giurisdizione, eccepita dalle parti resistenti, che ha ritenuto di non esaminare in sede cautelare. Il Collegio ha altresì ritenuto di non delibare il fumus boni juris, nonostante l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Il giudice ha osservato che, nel caso di specie, le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Tale conclusione è stata motivata anche dalla circostanza che è già intervenuta la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’ASL e il controinteressato, con caratteristiche conformi al bando e decorrenza dal 13.04.2026.
In applicazione del citato parametro normativo, il TAR ha disposto la fissazione della prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027 per la trattazione del merito del ricorso, nella cui sede sarà esaminata anche la questione dell’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, ravvisando giusti motivi, e ha ordinato l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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