Sospensione cautelare dal servizio per decreto di citazione diretta a giudizio (TAR Piemonte n. 11 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto della sospensione cautelare facoltativa dal servizio, previsto dall’art. 14, comma 3, del CCNL del comparto ministeri del 26 maggio 2004, consistente nell’essere il dipendente stato “rinviato a giudizio”, è integrato anche quando l’esercizio dell’azione penale avvenga mediante decreto di citazione diretta a giudizio. Il decreto di citazione diretta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce all’indagato la qualità di imputato e tiene luogo del provvedimento con cui, nel rito ordinario, il giudice dell’udienza preliminare dispone il giudizio. Non essendo previsto, nel rito di cui all’art. 550 cod. proc. pen., un formale provvedimento di rinvio a giudizio, è la sola emanazione del decreto a integrare il presupposto legittimante la misura. La valutazione discrezionale dell’amministrazione, se adeguatamente motivata in ordine alla gravità dei fatti e all’incompatibilità con le funzioni, non è sindacabile nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno, ha impugnato il decreto con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981, in pendenza di un procedimento penale per fatti commessi in occasione della partecipazione a un concorso pubblico.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha articolato quattro motivi, lamentando la mancanza dei presupposti del CCNL, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del principio di proporzionalità. In sede cautelare il TAR aveva dapprima sospeso gli atti; il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello cautelare, ha poi rigettato l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si assume la carenza dei presupposti della sospensione cautelare. Il CCNL normativo del 2002, all’art. 14, comma 3, consente la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione anche quando il dipendente sia sottoposto a procedimento penale che non comporti restrizione della libertà personale e sia stato “rinviato a giudizio” per fatti attinenti al rapporto di lavoro o tali da comportare, se accertati, il licenziamento disciplinare.

Il TAR aderisce alla posizione espressa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Dagli atti risulta che nei confronti del ricorrente è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi degli artt. 550 e seguenti cod. proc. pen. Quanto ai suoi effetti, rileva l’art. 60, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato, tra l’altro, nel decreto di citazione diretta a giudizio.

Oltre a determinare l’assunzione della qualità di imputato, il decreto di citazione diretta tiene luogo del provvedimento con cui, nel rito ordinario, il giudice dell’udienza preliminare dispone il giudizio. Poiché il ricorrente ha assunto la qualità di imputato e non è previsto, nel caso di azione penale a norma dell’art. 550 cod. proc. pen., un formale provvedimento di rinvio a giudizio, deve ritenersi sufficiente l’emanazione del decreto a integrare il presupposto costituito dall’essere il dipendente stato “rinviato a giudizio”. Il primo motivo è pertanto rigettato.

Il secondo motivo, sulla carenza di motivazione, è infondato: l’amministrazione ha valutato la gravità dei fatti, ritenendo che il dipendente abbia dimostrato di non poter godere della fiducia necessaria ad esercitare le delicate funzioni istituzionali. Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non regge: il provvedimento ha dato atto delle ragioni di urgenza che giustificavano l’omessa comunicazione di avvio, e la motivazione, pur sintetica, è adeguata in ragione della gravità dei fatti contestati e della lesione arrecata all’immagine dell’amministrazione della pubblica sicurezza. Infine, il quarto motivo sulla proporzionalità è infondato, avendo la motivazione evidenziato la gravità della condotta e il giudizio negativo sull’opportunità di consentire al ricorrente lo svolgimento delle mansioni nelle more del processo penale. Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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