Inottemperanza al giudicato e astreinte negate per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 1249 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia provveduto, neppure parzialmente, al pagamento dovuto. All’amministrazione va assegnato un termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, va nominato un commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva, integrando una delle ragioni ostative valutabili in concreto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero resistente al pagamento della retribuzione professionale docente, maturata in forza di contratti a tempo determinato, per un importo complessivo di euro 379,96, oltre interessi legali.

Notificata la sentenza a mezzo PEC, il Ministero non aveva corrisposto alcunché nel termine dilatorio. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’emissione dei provvedimenti attuativi e il pagamento del dovuto, nonché la condanna dell’amministrazione all’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza del titolo azionato: la sentenza di condanna è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione vi abbia dato seguito.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte hanno palesato che il Ministero non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Costituitosi con memoria di stile, l’ente non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni, con la conseguenza che il credito non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione al Ministero di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente e con successiva relazione alla Sezione. Il compenso del commissario sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Respinge invece il Collegio la domanda di condanna alla penalità di mora. La norma che la prevede esclude l’uso delle astreintes quando la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che richiama le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio propri dello stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito, che rende l’invocata penalità eccessivamente afflittiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Disposta altresì l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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