(TAR Puglia n. 243 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione militare, la scelta della sede di assegnazione del dipendente deve essere sorretta da una motivazione che dia conto dell’avvenuta verifica della disponibilità di posizioni organiche per il profilo professionale di interesse non soltanto presso gli Enti ubicati nella Regione di residenza, ma anche in quelle limitrofe e presso le altre Forze Armate. L’esito negativo di tale ricognizione, con riscontro positivo proveniente da un solo Ente, rende legittimo il provvedimento di assegnazione in sede disagiata, senza che rilevino, a fini comparativi, i posti messi a concorso da altri Enti, attesa la diversità dei presupposti tra procedure concorsuali e procedure di transito.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero della Difesa, transitato nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, veniva assegnato al 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, a decorrere dal 2 aprile 2026. L’interessato impugnava il provvedimento, unitamente alla nota che comunicava l’impossibilità di impiego presso gli Enti della Marina Militare in Puglia per asserita “mancanza di posizioni organiche libere”, chiedendone la sospensione cautelare. Il ricorrente deduceva l’illegittimità della scelta di assegnazione, in considerazione della distanza della sede rispetto al luogo di residenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito dal fumus boni juris. Dall’esame degli atti è emerso che l’Amministrazione, dopo aver verificato senza esito positivo la disponibilità di posizioni organiche per il profilo di “Funzionario amministrativo” presso gli Enti della Marina Militare in Puglia e nelle Regioni limitrofe, si era attivata per contemperare l’interesse del dipendente con quello dell’Amministrazione, interpellando le altre Forze Armate. Il solo Stato Maggiore dell’Esercito aveva manifestato una disponibilità organica a Napoli.
Secondo il Collegio, tale iter procedimentale evidenzia come il Ministero abbia valutato e adeguatamente motivato l’impossibilità di impiegare il ricorrente in sedi più vicine alla residenza. Il Tribunale ha inoltre escluso che la presenza di un concorso bandito dall’Arsenale di Taranto potesse inficiare la scelta, rilevando la diversità dei presupposti tra le procedure concorsuali e quelle di transito. L’utilizzo dei posti messi a concorso non è infatti automatico per il personale in transito, anche in ragione dei vincoli assunzionali legati a profili professionali determinati.
Il Tribunale ha, infine, escluso la sussistenza del periculum in mora: l’assegnazione era divenuta efficace dal 2 aprile 2026, con la conseguenza che il ricorrente aveva presumibilmente già dovuto organizzare il proprio trasferimento e adottare le necessarie misure di adattamento. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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