L’obbligo di esecuzione del giudicato del giudice ordinario sull’attribuzione della Carta docente al personale precario (TAR Puglia n. 455 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed è ontologicamente diverso dall’esecuzione civile. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di € 500,00 per ciascun anno di servizio a termine.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine di legge, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato innanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità in rito del ricorso, ravvisando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito, ex art. 87, terzo comma, c.p.a., e la sussistenza del presupposto di cui all’art. 114, secondo comma, c.p.a., comprovato dal certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Lecce.
Il TAR ha quindi accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva, ex art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, decorrendo il termine di centoventi giorni dalla notifica alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo. Il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale.
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato per la sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato nominato fin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente, ex art. 91 c.p.c. e art. 26 c.p.a., con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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