Transito nei ruoli civili e aspettativa per infermità: onere istruttorio dell’Amministrazione (TAR Puglia n. 704 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transito dei militari nei ruoli civili del Ministero della Difesa, la verifica circa la legittimità della riduzione degli assegni a carattere fisso e continuativo per assenza per malattia superiore al 150° giorno impone all’Amministrazione di dimostrare che, al momento dell’assunzione in servizio come dipendente civile, il dipendente avesse già integralmente fruito del periodo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, inclusi i giorni maturati prima della domanda di transito. Il computo deve tenere conto del regime speciale dei 150 giorni dalla presentazione dell’istanza, secondo quanto prescritto dall’art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e dall’art. 912, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. La carenza documentale dell’Amministrazione giustifica un approfondimento istruttorio, sospesa ogni pronuncia sul ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente civile della Difesa in servizio presso la Marina Militare, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione disponeva la riduzione degli assegni a carattere fisso e continuativo per assenza per malattia protrattasi oltre il 150° giorno dalla domanda di transito nei ruoli civili. Il dipendente, già giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato, aveva presentato domanda di transito, assumendo poi servizio come civile. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, depositava una sintetica relazione e documentazione solo parziale, non sufficiente a ricostruire la posizione assicurativa del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, richiamata la recente giurisprudenza amministrativa su casi sovrapponibili, ha ritenuto necessario acquisire una documentata relazione a chiarimenti dall’Amministrazione resistente per accertare i presupposti fattuali della contestata riduzione. In particolare, l’istruttoria è volta a chiarire se il dipendente, al momento della domanda di transito del 14.11.2023 e del successivo contratto, avesse ancora giorni residui di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio con retribuzione totale o ridotta al 50%, ai sensi della legge n. 187/1976.

L’ordinanza individua quattro specifici punti su cui l’Amministrazione dovrà relazionare: il periodo di fruizione dell’aspettativa fino all’assunzione come civile; la situazione al momento del giudizio di inidoneità del 12.10.2023; il computo complessivo dei giorni di aspettativa nel quinquennio di riferimento ex art. 912, comma 1, cod. dell’ordinamento militare; la sussistenza di giorni residui alla sottoscrizione del contratto, considerati i giorni antecedenti alla domanda di transito e decurtato il periodo di 150 giorni di regime speciale. La verifica dovrà avvenire alla luce dell’art. 26 della legge n. 187/1976.

Il Collegio ha quindi disposto l’incombente istruttorio, assegnando all’Amministrazione il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per il deposito della relazione e della documentazione necessaria, e ha contestualmente sospeso ogni pronuncia sul ricorso, fissando per il prosieguo la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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