Richiesta oneri concessori per SCIA e sanzione senza previa diffida (TAR Puglia n. 697 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variazione di destinazione d’uso di un piano interrato da “autorimessa” a “zona servizi comuni”, con possibilità di diretta fruizione da parte degli ospiti di una struttura turistico-ricettiva, è urbanisticamente rilevante e determina un aggravio del carico urbanistico, con conseguente debenza degli oneri concessori. La mancata contestazione della SCIA nel termine di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 non preclude all’Amministrazione di richiedere successivamente quanto dovuto ab origine a titolo di oneri, non trattandosi di esercizio del potere di autotutela. La sanzione per ritardato versamento è illegittima se non è provato che l’Amministrazione abbia anteriormente richiesto il pagamento e che il privato sia rimasto inadempiente, difettando il presupposto stesso per l’irrogazione della sanzione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la diffida del Comune di Gallipoli con cui le veniva richiesto il pagamento di oneri concessori per complessivi € 33.695,02 in relazione a due SCIA, una del 2015 e una del 2017, nonché la sanzione del 40% per il ritardato versamento. La richiesta si fondava sulla variazione di destinazione d’uso del piano interrato da “autorimessa” a “zona servizi comuni” e da “zona servizi comuni” ad “area relax e benessere”.
La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990, l’assenza di un provvedimento inibitorio, la gratuità degli interventi e l’illegittimità della sanzione, non essendo stati gli oneri mai richiesti in precedenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, dopo aver esaminato la vicenda, ha accolto solo parzialmente il ricorso. La prima censura attiene ai motivi relativi alla mancata attivazione del potere di autotutela e all’esito del riesame esperito dall’Amministrazione su istanza di un vicino, ritenuti non pertinenti: non si verteva sulla legittimità del titolo, ma sulla debenza di oneri già dovuti ab origine.
Con riguardo alla SCIA n. 281/2015, il Collegio ha ritenuto che la trasformazione da autorimessa a “zona servizi comuni” integri una modifica urbanisticamente rilevante della destinazione catastale, comportando un aggravio del carico urbanistico per la possibilità di fruizione diretta delle superfici da parte degli ospiti della struttura. Tale variazione giustifica la debenza degli oneri concessori richiesti. Al contrario, per la SCIA del 2017, il Collegio ha rilevato che dagli atti e dalle difese dell’Amministrazione non emergono le ragioni per cui siano dovuti oneri, non essendovi stato alcun mutamento di destinazione dell’area, rimasta adibita a “servizi comuni”. Sul punto, il ricorso è stato accolto.
Quanto alla sanzione, il TAR ha accolto il motivo di ricorso, rilevando che l’Amministrazione non ha dimostrato di aver richiesto in precedenza il pagamento degli oneri; pertanto viene meno il presupposto per l’irrogazione della sanzione per ritardato versamento. La pronuncia, in accoglimento parziale, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle somme per la SCIA del 2017 e alla sanzione. Le spese di lite vengono compensate.
Nota della Redazione
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