Rateazione del recupero somme e fissazione dell’udienza pubblica (TAR Puglia n. 362 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di somme indebitamente corrisposte a un pubblico dipendente, l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di recupero può essere accolta non già con l’integrale sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, bensì ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Tale modalità di definizione postula che l’Amministrazione abbia già disposto una congrua rateazione della somma da restituire, tale da rendere le esigenze cautelari del ricorrente adeguatamente soddisfatte in attesa della decisione nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, pubblico dipendente dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva disposto il recupero di una somma corrisposta in eccesso, pari a Euro 48.133,38, mediante trattenuta in 118 rate mensili di Euro 407,91 ciascuna, nei limiti di un quinto del trattamento economico percepito, a decorrere dal mese di aprile 2026. Nel ricorso era chiesta la sospensione dell’efficacia del provvedimento. L’Amministrazione si costituiva in giudizio, e alla camera di consiglio i difensori del ricorrente chiedevano il passaggio in decisione senza discussione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente potessero trovare adeguato soddisfacimento mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. A fondamento di tale valutazione il Collegio ha posto la circostanza che l’Amministrazione avesse già concesso una congrua rateazione per la restituzione della somma, elemento che attenuava il pregiudizio derivante dall’esecuzione del recupero nelle more del giudizio.
L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato pertanto limitato alla sola finalità di anticipare la trattazione del merito, senza che fosse disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Alla medesima udienza pubblica è stato altresì chiamato il ricorso connesso, a evidente fini di economia processuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo stata la decisione assunta con la formula del rito cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.