Giudicato del giudice ordinario e Carta del docente: l’ottemperanza al TAR segue la disapplicazione della legge n. 107/2015 (TAR Lombardia n. 2240 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che, disapplicando l’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, riconosce al docente a tempo determinato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza. Il giudicato attribuisce un bene della vita specifico e non richiede ulteriori valutazioni discrezionali dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza condanna l’Amministrazione all’esecuzione nel termine di novanta giorni, con nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Un docente con contratto a tempo determinato, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del proprio diritto alla Carta elettronica per l’anno scolastico 2024/25 con condanna del Ministero all’accredito di 500 euro, vedeva l’Amministrazione rimanere inerte. Il titolo esecutivo, notificato in data 28 maggio 2025, era passato in giudicato, ma il Ministero non aveva adottato alcun adempimento. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR accerta la regolarità della notifica della sentenza del giudice del lavoro, avvenuta in data 28 maggio 2025, e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio il 15 novembre 2025. Rileva inoltre che il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 19 dicembre 2025, dopo l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, in quanto la sentenza ottemperanda non lascia margini di discrezionalità all’Amministrazione: il giudice del lavoro ha già accertato il diritto del ricorrente e l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al beneficio. L’inottemperanza è quindi comprovata e l’ottemperanza va accolta, con conseguente ordine all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR nomina sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, e non spetta alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del funzionario pubblico.
Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in 800 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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