Prescrizione quinquennale della sanzione per ritardato pagamento degli oneri concessori; oneri incomputabili previa revoca implicita dall’Amministrazione (TAR Puglia n. 698 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per il ritardato pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ha carattere afflittivo e, pertanto, il diritto alla sua riscossione è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della l. n. 689/1981. Il dies a quo di tale termine decorre dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della rata, e non già da eventuali atti interruttivi di cui non sia fornita prova della notifica. L’obbligazione di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo parziale del contributo, assunta ai sensi dell’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, non può ritenersi adempiuta in caso di esecuzione parziale delle opere priva delle comunicazioni di inizio, fine lavori e collaudo. La mancata realizzazione delle opere comporta il ripristino dell’obbligo di corrispondere integralmente la quota di onere non scomputata, costituendo la realizzazione uno strumento satisfattorio alternativo al pagamento che postula l’integrale e regolare esecuzione.

Il Fatto

Una società turistico-ricettiva impugnava l’ordinanza di ingiunzione con cui il Comune le aveva intimato il pagamento di una somma complessiva, comprensiva di una quota per oneri di costruzione e di una sanzione amministrativa. Gli importi derivavano dal mancato completamento delle opere di urbanizzazione a scomputo parziale degli oneri, previste in un permesso di costruire e in una successiva variante, nonché dal ritardato versamento della terza rata del contributo relativo a entrambi i titoli edilizi. La società deduceva l’infondatezza della pretesa patrimoniale, l’illegittimità del comportamento dell’ente per violazione dell’affidamento e la prescrizione quinquennale del credito sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rigettato il primo motivo di ricorso, confermando la legittimità della pretesa relativa agli oneri di costruzione. La realizzazione delle opere a scomputo, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, costituisce una modalità satisfattoria dell’obbligazione contributiva che richiede l’integrale esecuzione delle opere secondo il progetto approvato e l’osservanza degli adempimenti formali. Nel caso di specie, l’esecuzione parziale e la mancanza delle comunicazioni di fine lavori e di collaudo hanno reso legittimo il ripristino dell’obbligo di pagamento della quota non scomputata.

Il Collegio ha invece accolto la censura relativa alla prescrizione del credito sanzionatorio, richiamando il principio per cui la sanzione per il ritardato pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione presenta carattere afflittivo ed è assoggettata al termine quinquennale di cui all’art. 28 della l. n. 689/1981. La difesa dell’ente, che invocava un atto interruttivo, non ha fornito prova della notifica di tale atto alla società.

Quanto alla decorrenza del termine, il Tribunale ha fatto riferimento al termine triennale per la fine lavori, individuato nel 27 ottobre 2014, con scadenza dei sessanta giorni per il versamento della terza rata al 25 febbraio 2015. L’ordinanza ingiuntiva, notificata il 4 novembre 2020, è stata pertanto ritenuta tardiva, essendo già decorso il termine quinquennale di prescrizione. Il ricorso è stato accolto solo limitatamente all’annullamento della sanzione, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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