Liquidazione d’ufficio del compenso del verificatore a carico del soccombente dopo la definizione del giudizio (TAR Puglia n. 668 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al verificatore nominato dal giudice amministrativo, una volta definito il giudizio con sentenza di rigetto del ricorso, è liquidato dal Collegio con provvedimento autonomo, ai sensi dell’art. 20 c.p.a. in relazione alla disciplina sulla verificazione. La liquidazione è effettuata con valutazione equitativa, avuto riguardo alla qualità e quantità delle prestazioni svolte, alla tipologia dell’attività espletata e al tempo verosimilmente impiegato, come risultante dalla relazione depositata dall’ausiliario. Il compenso così determinato è posto a carico della parte soccombente nel giudizio, secondo il principio della soccombenza.

Il Fatto

La controversia traeva origine dal ricorso proposto dal docente avverso il nuovo decreto di ricostruzione della carriera, emanato dall’Amministrazione in ottemperanza a una sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, che il ricorrente riteneva non conforme al dictum giudiziale.

Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto una verificazione per accertare la conformità del decreto alla pronuncia del giudice del lavoro. Successivamente, il Collegio aveva disposto la sostituzione del verificatore originariamente nominato, su istanza della parte interessata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il giudizio era stato definito con sentenza di rigetto del ricorso introduttivo, con compensazione delle spese tra le parti. Conclusa la fase di merito, residuava esclusivamente la questione della liquidazione del compenso dovuto al verificatore, il quale, nella propria relazione, si era rimesso alla determinazione del Tribunale.

Il Tribunale ha quindi provveduto alla liquidazione con valutazione equitativa, considerando la qualità e la quantità delle prestazioni svolte dall’ausiliario, la tipologia dell’attività espletata e il tempo verosimilmente impiegato, come risultante dalla relazione depositata. Ha ritenuto congruo l’importo complessivo di euro 2.000,00, a titolo di onorario e rimborso spese, al lordo delle ritenute di legge.

Quanto alla regolazione delle spese dell’ausiliario, il Collegio ha disposto che il compenso fosse posto a carico della parte ricorrente, in ragione della soccombenza nel giudizio di merito. La liquidazione è avvenuta con autonoma ordinanza collegiale, successiva alla sentenza che ha definito il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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