Porto di fucile per uso caccia: è legittima la revoca, il danno non è irreparabile (TAR Lombardia n. 555 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è priva del necessario periculum in mora. La sottrazione della licenza non integra un danno grave e irreparabile, poiché l’attività venatoria costituisce un’attività ludica ad utilizzo frammentato nel tempo. L’interesse alla sollecita trattazione della controversia può essere garantito tramite l’istanza di prelievo. In materia di misure cautelari, la valutazione del requisito del danno grave e irreparabile deve essere condotta in concreto, con riferimento alla natura dell’attività coinvolta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnava il provvedimento con cui il Questore ne disponeva la revoca. Il provvedimento, datato 23.01.2026, era stato adottato dall’Autorità di pubblica sicurezza e notificato all’interessato nei giorni successivi. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego, proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la sospensione cautelare della sua efficacia. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026, ha esaminato la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso non fosse assistito dal requisito del periculum in mora, condizione essenziale per la concessione della misura cautelare. La sottrazione della licenza di porto di fucile, secondo il Tribunale, non realizza un danno grave e irreparabile, in quanto l’attività venatoria non è da considerarsi essenziale per la vita del soggetto.
Il Tribunale ha valorizzato la natura dell’attività coinvolta, qualificandola come attività ludica. La pratica venatoria, infatti, viene esercitata in maniera frammentata, non continuativa ma solo in determinati periodi dell’anno, in relazione al calendario venatorio. Tale caratteristica temporale impedisce di configurare un pregiudizio economico o esistenziale di particolare gravità, tale da giustificare l’intervento d’urgenza del giudice amministrativo.
Il Collegio ha altresì rilevato che l’interesse della parte ricorrente ad ottenere una sollecita definizione del giudizio può essere adeguatamente tutelato attraverso lo strumento dell’istanza di prelievo, che consente di accelerare la fissazione dell’udienza di merito. La scelta di respingere l’istanza cautelare non pregiudica, pertanto, la possibilità di una compiuta valutazione delle ragioni sostanziali del ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare, compensando integralmente le spese della fase. Il Tribunale ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione e la sua comunicazione alle parti, ordinando alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
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Nota della Redazione
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