Silenzio-assenso per impianti di telefonia: il parere tardivo della Commissione paesaggio non impedisce la formazione del titolo (TAR Puglia n. 667 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici si intendono accolte per silenzio-assenso qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, non sia stata comunicata una determinazione decisoria della conferenza di servizi o un parere negativo dell’organismo competente ai controlli, e non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Il parere negativo della Commissione locale per il paesaggio reso oltre tale termine è tardivo e non può sospendere o interrompere il decorso del termine per la formazione del titolo abilitativo. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l’Amministrazione non può successivamente pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in autotutela del titolo perfezionatosi, nel rispetto dei presupposti di legge.

Il Fatto

La società, insieme al gestore telefonico, presentava al Comune istanza per la realizzazione di una infrastruttura per telefonia cellulare, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Nel corso del procedimento, la Commissione locale per il paesaggio esprimeva parere non favorevole all’installazione, suggerendo una delocalizzazione in contesti paesaggisticamente meno sensibili.

La società impugnava il parere e gli atti presupposti, chiedendo l’accertamento del silenzio-assenso. Successivamente, il Comune adottava una determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria, impugnata con motivi aggiunti dalla società e con ricorso autonomo dal gestore telefonico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto rivolto avverso un atto meramente endoprocedimentale, quale il parere sfavorevole della Commissione per il paesaggio, reso nell’ambito della conferenza di servizi.

Nel merito, ha accolto il primo motivo di censura, rilevando che l’istanza era stata acquisita al protocollo comunale in data 22.5.2025, mentre il provvedimento di diniego era stato adottato solo il 6.2.2026, quando il termine perentorio di cui all’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 era già interamente decorso.

La Corte ha precisato che il parere negativo della Commissione locale per il paesaggio, reso il 30.9.2025, era anch’esso tardivo e, pertanto, non poteva essere considerato atto utile a sospendere o interrompere il predetto termine.

Ha inoltre escluso che il diniego potesse qualificarsi come provvedimento di secondo grado funzionale all’annullamento del tacito assenso, non essendovi alcuna menzione dell’esercizio del potere di autotutela nel corpo dell’atto.

Conseguentemente, ha accertato il silenzio-assenso formatosi sull’istanza e annullato la determinazione dirigenziale di conclusione negativa della conferenza, compensando le spese tra le ricorrenti e le Amministrazioni statali e condannando il Comune alla refusione delle spese nei confronti delle società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *