La sovrapposizione di un foglio sull’elenco dei candidati rende illegittima la lista e non è sanabile da dichiarazioni postume (TAR Puglia n. 670 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale, la fase di presentazione delle liste e delle candidature è connotata da un rigoroso rispetto delle forme, finalizzato a garantire la libera e consapevole espressione della volontà degli elettori. Il principio del favor partecipationis opera solo quando la violazione formale sia priva di ricadute sul piano sostanziale e si risolva in una mera irregolarità. La sostituzione materiale dell’elenco dei candidati su un modulo già sottoscritto, mediante sovrapposizione e incollatura di un diverso foglio, preclude la verifica della corrispondenza della volontà dei sottoscrittori e legittima la ricusazione della lista. L’onere di attestare la conformità e la coerenza della documentazione presentata grava sulla lista, che può adempiervi, ad esempio, mediante la sigla e l’autenticazione del foglio allegato. Una dichiarazione postuma e priva di data, resa dai candidati e dagli elettori, non ha alcun valore probatorio.
Il Fatto
La Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli aveva deliberato la ricusazione della lista “Udc-Noi Moderati” per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Il provvedimento era motivato dalla circostanza che, sui moduli recanti le sottoscrizioni degli elettori, risultava incollato un diverso foglio che copriva l’elenco dei candidati, impedendo la verifica della corrispondenza tra la volontà dei sottoscrittori e la specifica composizione della lista.
I ricorrenti, candidati della lista esclusa, avevano impugnato il provvedimento, deducendo la violazione del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis, nonché il difetto di istruttoria. A sostegno delle proprie ragioni, avevano prodotto una dichiarazione, sottoscritta dai candidati e da numerosi elettori, attestante la consapevolezza della specifica composizione della lista al momento della firma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi dei ricorrenti. Il Collegio ha innanzitutto escluso che la Sottocommissione fosse gravata da un onere istruttorio volto a verificare, nominativo per nominativo, la preventiva consapevolezza dei sottoscrittori circa l’elenco dei candidati contenuto nel foglio sovrapposto. Un simile adempimento è stato giudicato obiettivamente incompatibile con la tempistica stringente del procedimento elettorale.
La Corte ha quindi ribadito che la fase di presentazione delle liste richiede un rigoroso rispetto delle forme, che assume una funzione di garanzia della genuinità della volontà degli elettori. Il principio del favor partecipationis non può essere invocato per sanare una violazione che, come nella specie, incide direttamente sulla possibilità di verificare la corrispondenza tra le sottoscrizioni e la lista presentata.
Il Collegio ha precisato che l’onere documentale e probatorio era interamente a carico della lista, la quale avrebbe potuto evitare l’esclusione siglando e autenticando il foglio allegato, così attestando la conformità dell’elenco rispetto alla data di sottoscrizione. La scelta di non farlo, pertanto, ha reso legittima la ricusazione.
Quanto alla dichiarazione prodotta dai ricorrenti, il TAR ne ha escluso ogni valore probatorio, qualificandola come postuma e priva di data. Inoltre, l’esame diretto della documentazione originale, effettuato nel corso dell’udienza, ha rivelato che dalla parziale scollatura del foglio emergeva la non corrispondenza di tre nominativi tra l’elenco originario e quello sovrapposto, circostanza che ha definitivamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’ammissione della lista.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.