TAR Puglia, Lecce, conferma l’ordinanza di demolizione per difformità totale dal permesso di costruire (TAR Puglia n. 631 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un abuso edilizio, l’ordinanza di demolizione deve essere emanata senza indugio e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, configurandosi come misura sanzionatoria a contenuto vincolato. Ne consegue che l’ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, la cui ponderazione è già compiuta dal legislatore, né deve essere supportato da una particolare istruttoria. La difformità totale dal permesso di costruire ricorre quando l’opera realizzata si presenti come un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione, ovvero comporti la realizzazione di volumi nuovi ed autonomi, non essendo necessaria l’assenza assoluta del titolo abilitativo.

Il Fatto

I proprietari di un’unità immobiliare hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di numerose opere edilizie realizzate in difformità dalla concessione edilizia rilasciata nel 1979. Gli interventi contestati riguardavano la chiusura di una veranda, l’ampliamento volumetrico mediante nuovi vani e la modifica della destinazione d’uso del garage in abitazione. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione del provvedimento e l’erronea qualificazione degli abusi come difformità totale, ritenendo invece applicabile la sanzione pecuniaria prevista per gli interventi eseguiti in parziale difformità.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure prospettate. In primo luogo, il Collegio ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ordinanza di demolizione costituisce una misura sanzionatoria adottata all’esito di un procedimento di natura vincolata e non richiede la partecipazione del destinatario, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata.

Quanto al difetto di motivazione, la sentenza ha rilevato che l’atto impugnato conteneva una puntuale descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle norme violate, ritenendo integrato l’obbligo motivazionale. Per gli ordini di demolizione, la motivazione non deve dare conto della ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione, essendo questa valutazione già effettuata a monte dal legislatore.

Infine, il TAR ha confermato la corretta qualificazione degli abusi come difformità totale dall’atto autorizzativo, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Le opere realizzate, per consistenza e natura, hanno infatti determinato un significativo incremento volumetrico e la modifica della destinazione d’uso di interi locali, integrando una trasformazione sostanziale dell’organismo edilizio, non riconducibile alla mera parziale difformità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nullità delle spese di lite stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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