Demolizione annullata espressamente: cessata la materia del contendere (TAR Puglia n. 630 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce condizione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere l’accertamento di una sopravvenuta modificazione della realtà fattuale o giuridica tale da eliminare la lesione dell’interesse sostanziale del ricorrente. Tale accertamento può essere compiuto anche in assenza della costituzione in giudizio dell’amministrazione emanante, purché dagli atti di causa risulti l’avvenuta, espressa eliminazione dell’atto impugnato. La verifica giurisdizionale è limitata alla non contestata soddisfazione dell’interesse sostanziale, non estendendosi alla fondatezza nel merito del ricorso. La soccombenza virtuale e la condotta delle parti costituiscono i criteri (ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per come richiamato) per la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 75 del 2020, con la quale il Comune aveva ordinato l’eliminazione di opere edilizie, realizzate su un’area in prossimità della linea ferroviaria, dichiarate prive di titolo abilitativo, e aveva contestualmente disposto l’annullamento in autotutela della SCIA originaria.

Avverso tale provvedimento sono stati dedotti motivi di illegittimità. Si è costituita la società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria, mentre il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata la richiesta della ricorrente, ha rilevato che nelle more del giudizio era intervenuta una modificazione della realtà fattuale o giuridica tale da aver determinato l’eliminazione dell’ordinanza impugnata, con la conseguente ed integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso.

Ha quindi ritenuto non necessaria l’ulteriore prosecuzione del giudizio di merito, non essendovi alcuna contestazione circa l’avvenuta, espressa rimozione dell’atto. La circostanza che l’amministrazione emanante non si fosse costituita non ha impedito la declaratoria, poiché la verifica giurisdizionale si è incentrata sull’avvenuta cessazione della materia del contendere, condizione logicamente autonoma rispetto alla fondatezza delle censure dedotte.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, reputando la particolarità e l’evoluzione della vicenda, come descritta negli atti difensivi, idonea a giustificarla.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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