L’omissione nel DGUE dell’avviso di garanzia integra l’illecito professionale grave (TAR Puglia n. 207 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce illecito professionale grave, idoneo a giustificare l’esclusione dalla gara, la condotta dell’operatore economico che ometta di dichiarare, in sede di offerta, di essere stato destinatario di un avviso di garanzia per fatti riconducibili all’oggetto dell’appalto. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara, diverse da quelle concernenti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 98, comma 3, cod. contratti, possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità degli elementi di cui al comma 3 del medesimo articolo. Laddove l’operatore economico contesti l’esclusione, deve dimostrare — anche al fine di rispettare il principio di concorrenza e di par condicio tra i concorrenti — che le misure di self cleaning adottate siano effettive e idonee a superare il giudizio di inaffidabilità, non essendo sufficiente allegare una mera dimenticanza.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la nota con cui la ASL Lecce aveva disposto la sua esclusione dalla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento dei percorsi di accesso e zona triage presso il pronto soccorso di un presidio ospedaliero. L’esclusione era motivata sulla base di una richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti dell’Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell’impresa per i reati di falso ideologico e truffa aggravata, nonché per l’omessa indicazione, all’interno del DGUE presentato in sede di offerta, di essere stato destinatario di un avviso di garanzia. La stazione appaltante, all’esito del contraddittorio, riteneva le condotte idonee a compromettere il vincolo fiduciario e giudicava insufficienti le misure di self cleaning adottate, posto che la medesima figura continuava a ricoprire tutti i ruoli chiave all’interno della società.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente valutato la coerenza del giudizio prognostico espresso dalla stazione appaltante con i contenuti degli addebiti indicati nella richiesta di rinvio a giudizio. Pur nella sinteticità della formulazione, il provvedimento di esclusione è stato ritenuto idoneo a configurare l’ipotesi dell’illecito professionale grave, in quanto i fatti contestati presentavano un evidente disvalore in relazione alla prestazione oggetto dell’appalto.

La Corte ha attribuito specifica rilevanza all’omissione dichiarativa concernente l’avviso di garanzia, richiamando l’art. 98, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3. Tale disposizione consente quindi alla stazione appaltante di valorizzare la reticenza dell’operatore economico quale indice sintomatico della sua inaffidabilità professionale.

Quanto alle difese della ricorrente, che qualificava l’omissione come una “mera dimenticanza”, il Collegio ha osservato che le dichiarazioni rese in gara sono rimesse alla diligente condotta adempiente dell’operatore economico, il quale non può sottrarsi alle conseguenze derivanti da eventuali omissioni, anche al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza e di par condicio tra i concorrenti.

Infine, il giudizio di inadeguatezza delle misure di self cleaning è stato ritenuto ampiamente motivato e privo di profili di macroscopica irragionevolezza, considerato che al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione l’Amministratore Unico continuava a ricoprire tutti i ruoli chiave all’interno della società, circostanza che denotava la permanenza dei presupposti del rischio di compromissione del vincolo fiduciario. Sulla base di tali rilievi, il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus bonis iuris, compensando le spese della fase cautelare e fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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