Insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile nel giudizio di aggiudicazione (TAR Puglia n. 206 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno allegato dal concorrente non aggiudicatario, paventato come rischio di stipula del contratto e conseguente perdita del bene della vita costituito dall’aggiudicazione, non integra il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare. La perdita del bene della vita è adeguatamente ristorabile, sia in forma specifica che per equivalente, qualora il ricorso sia accolto nel merito. La reiettività della domanda cautelare non impedisce la trattazione del merito, la cui udienza viene fissata.
Il Fatto
La società, già aggiudicataria uscente del servizio, impugnava la deliberazione di aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, era volto altresì a ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro. La controinteressata proponeva, a sua volta, ricorso incidentale avverso il medesimo provvedimento.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, nella sommarietà della fase cautelare, ha ritenuto di prescindere dall’esame dei motivi di ricorso e dal ricorso incidentale, valutando esclusivamente la sussistenza del periculum in mora.
Il danno allegato dalla società ricorrente è stato ricondotto al rischio di stipula del contratto e alla conseguente perdita del bene della vita, consistente nell’aggiudicazione del servizio. Tale pregiudizio, pur se astrattamente configurabile, non è stato considerato grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 c.p.a., in quanto adeguatamente ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
La riparabilità del danno è stata affermata sia in forma specifica, attraverso la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, sia in forma per equivalente, mediante il risarcimento del danno. Il Collegio ha conseguentemente respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase e fissando l’udienza pubblica di merito al 28 ottobre 2026.
Nota della Redazione
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