Ordine di disputa a porte chiuse e sopravvenuta disputa a porte aperte: improcedibilità per cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 614 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta disputa di un incontro sportivo con modalità “porte aperte” determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla prescrizione prefettizia — impugnata — di disputare la gara a porte chiuse. La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando che la successiva attività amministrativa ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato; è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Il riconoscimento della cessazione della materia del contendere non richiede l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa, ma solo la verifica del venir meno dell’interesse alla decisione.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Taranto, in relazione ad alcuni incontri del Campionato di Eccellenza, aveva disposto la prescrizione della disputa delle gare a porte chiuse. Il provvedimento si fondava sulla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) e sulla nota della Questura. Avverso tale prescrizione venivano dedotti motivi di violazione dell’art. 2 del T.U.L.P.S., difetto di istruttoria e violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, proporzionalità e disparità di trattamento.

Nelle more del giudizio, il difensore della società comunicava che l’incontro era stato dapprima rinviato e poi anticipato, e che — a seguito di un tavolo tecnico tenutosi presso la Questura — la gara si era svolta a porte aperte. Chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non sussistendo più interesse alla coltivazione del giudizio. In camera di consiglio, il Presidente dava avviso ex art. 60 cod. proc. amm. della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto che il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere. In particolare, il Collegio ha valorizzato la nota depositata dal difensore della ricorrente, con la quale si comunicava che l’incontro si era svolto a porte aperte in data successiva al tavolo tecnico tenutosi in Questura. Tale circostanza ha comportato il venir meno dell’interesse della società a coltivare il giudizio, non essendo più possibile ottenere alcuna utilità dalla pronuncia di merito.

La decisione richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 823 del 26.01.2024, secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito quando la successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Il criterio decisivo è che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia.

Il TAR non è entrato nel merito delle censure dedotte, in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde dalla fondatezza della pretesa sostanziale. La definizione del giudizio in rito ha quindi assorbito ogni questione concernente la legittimità della prescrizione di disputare le gare a porte chiuse.

In ragione della natura della pronuncia e delle peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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