Cessata materia del contendere nell’ottemperanza se il Ministero accredita il bonus docente dopo il ricorso (TAR Puglia n. 607 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando, nel corso del giudizio stesso, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta dall’Amministrazione. Tale pronuncia definisce la controversia nel merito, accertando che la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., anche nell’ipotesi di declaratoria di improcedibilità determinata dall’adempimento sopravvenuto.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo complessivo di euro 2.500,00, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in data 13.02.2025.

Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna del Ministero a dare esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, con memoria depositata il 10.04.2026, la difesa della ricorrente aveva rappresentato che le somme relative al bonus “Carta del docente” erano state accreditate solo in data successiva, chiedendo comunque il passaggio in decisione della causa con condanna alle spese del Ministero.

Il Collegio ha osservato che la pretesa azionata per l’esecuzione del giudicato era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che espressamente prevede tale esito quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta.

La pronuncia richiama il principio per cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa solo quando l’attività amministrativa sopravvenuta sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, senza che residui alcuna utilità alla decisione di merito, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 823 del 26.01.2024.

In conclusione, il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, trattandosi di pronuncia consequenziale alla soccombenza virtuale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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