Inammissibile il ricorso su dimensionamento scolastico per carenza di interesse (TAR Basilicata n. 458 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di dimensionamento della rete scolastica, gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituti e sedi dirigenziali, espressione della potestà di autorganizzazione dell’amministrazione, incidono sulla posizione di alunni e personale docente e amministrativo, che sono pertanto legittimati a impugnarli. La legittimazione non esime dalla verifica dell’interesse ad agire, che consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo. L’interesse va accertato in concreto, in relazione alla specifica doglianza, poiché l’atto di pianificazione è connotato da ampia discrezionalità ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Chi contesta l’atto deve allegare indizi concreti sul pregiudizio derivante dalla sua attuazione, non limitarsi a prospettarne il mero pericolo. Il disagio logistico, di per sé, non integra un vulnus giuridicamente rilevante.

Il Fatto

Docenti, personale A.T.A. e genitori di alunni di un istituto comprensivo situato in una frazione del comune hanno impugnato le deliberazioni con cui la Regione ha disposto l’unificazione tra il proprio istituto e un altro istituto comprensivo del medesimo comune e ha individuato la sede della dirigenza del nuovo istituto unificato presso la scuola del centro urbano, anziché presso quella frazionaria.

I ricorrenti hanno contestato il deficit motivazionale e istruttorio della scelta localizzativa, lamentando che la Regione avrebbe pretermesso di considerare le maggiori dimensioni del proprio istituto, in termini di alunni e dipendenti, la sua collocazione più baricentrica rispetto ai plessi e la disponibilità di migliori collegamenti. Hanno dedotto il contrasto con l’art. 19, commi 5, 5-bis e 5-sexies, del D.L. n. 98/2011, con l’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 233/1988 e con le Linee guida regionali. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, eccependo difetto di legittimazione passiva, tardività e carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, assorbendo ogni altra eccezione, incluso l’approfondimento dei profili di legittimazione e di ammissibilità del ricorso collettivo in presenza di posizioni differenziate e non del tutto omogenee.

Il Tribunale riconosce che gli atti di dimensionamento esplicano effetti sugli alunni e sul personale, che pertanto vantano una posizione legittimante all’impugnazione quando si prospetti l’incidenza dell’atto organizzatorio sulla qualità del servizio, in relazione ai requisiti di dimensione ottimale fissati dai parametri normativi e dagli atti di indirizzo locali. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 1958 del 2001 e n. 896 del 2001.

Tale legittimazione non esime però dalla rigorosa verifica dell’interesse ad agire, che postula un risultato utile giuridicamente apprezzabile, da valutarsi in relazione all’utilità concreta derivante dall’accoglimento della domanda. La verifica va condotta in concreto e riferita alla specifica doglianza, poiché l’atto generale di pianificazione è connotato da ampia discrezionalità ed è insindacabile, salvo i casi di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Il Collegio richiama il principio per cui l’interesse presuppone la prospettazione di una concreta lesione, che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l’amministrazione considera un miglior assetto organizzativo. Chi si duole degli strumenti pianificatori deve fornire concreti indizi sulla natura e sulla portata dei pregiudizi derivanti dall’attuazione degli atti, non potendosi limitare a prospettarne il mero pericolo. Richiama in proposito TAR Lazio, sez. III-bis, n. 950 del 2022 e TAR Calabria, sez. II, n. 1311 del 2024.

Nel caso concreto, gli unici elementi di estrinsecazione dell’interesse attengono a disagi logistici, in termini di maggiori tempi e chilometri di percorrenza, che i ricorrenti subirebbero per la scelta localizzativa. Tali disagi non derivano da una modificazione della sede di servizio o del luogo di fruizione del servizio, aspetti dei quali gli atti confermano la sostanziale immutazione, ma dalla necessità di svolgimento presso la nuova sede direzionale di incombenti amministrativi non meglio precisati.

L’assunto non è idoneo a evidenziare, con concretezza e attualità, l’attitudine lesiva del provvedimento. Si tratta di prospettazione ipotetica, potendo essere adottate misure organizzative atte a elidere i paventati effetti. I disagi esposti non assurgono al rango di vulnus giuridicamente rilevante — come potrebbe ritenersi, invece, quello subito dal dirigente scolastico titolare della sede soppressa, non ricorrente — e sono qualificabili come mere conseguenze di fatto, raccordabili a interessi semplici vantati uti cives e inquadrabili in una cornice di normale tollerabilità, nell’ottica del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost..

L’apprezzamento in concreto del pregiudizio avrebbe richiesto la specificazione delle personali esigenze di dislocazione presso la Direzione amministrativa e del luogo di residenza dei singoli interessati, essenziale per commisurare l’aggravamento logistico, potendo la determinazione risultare neutra o persino vantaggiosa per taluni. In difetto di tali elementi probatori, non è possibile addivenire ad alcuno scrutinio dell’interesse, valutazione liminare essenziale a evitare l’accesso del servizio giustizia per finalità non connesse all’esercizio del diritto di difesa. Le spese sono compensate per la natura degli interessi coinvolti e la particolarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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