Transito nei ruoli civili dei militari non idonei: il periculum in mora è escluso dalla vicinanza della sede provvisoria (TAR Puglia n. 197 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., l’assegnazione provvisoria del militare, transitato nei ruoli civili del medesimo Ministero ai sensi dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010, a una sede prossima al luogo di residenza del dipendente esclude la sussistenza del periculum in mora, non integrando quella condizione di “pregiudizio grave e irreparabile” che sola legittima la misura di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Tale assegnazione, lungi dal costituire un vulnus, si inserisce in un quadro di equilibrato contemperamento tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e le condizioni personali del dipendente, rendendo la scelta amministrativa non suscettibile di lesione immediata e irreversibile nelle more del giudizio di merito. La valutazione di prossimità della sede costituisce pertanto criterio dirimente per il rigetto dell’istanza di sospensiva, senza che rilevi l’eventuale disagio derivante dalla futura, definitiva assegnazione a sede distante.

Il Fatto

Un militare della Marina Militare dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato vedeva disposto il proprio transito in soprannumero nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010, con inquadramento nell’Area Assistenti. Con i provvedimenti impugnati, l’Amministrazione convocava l’interessato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso la sede di Taranto, in regime di assegnazione temporanea, precisando che al termine di tale periodo avrebbe dovuto prendere definitivamente servizio presso lo Stato Maggiore della Marina a Roma.

Avverso tali atti, il ricorrente insorgeva dinanzi al TAR Puglia, deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti. La domanda cautelare era preceduta dal rigetto dell’istanza di misure monocratiche da parte del Presidente della Terza Sezione, con decreto n. 134 del 12.03.2026, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, ha incentrato la propria delibazione in via esclusiva sul requisito del periculum in mora, omettendo ogni disamina delle censure di merito, la cui valutazione resta riservata alla fase di cognizione piena. L’esame ha preso le mosse dal dato fattuale dell’assegnazione provvisoria del ricorrente alla sede di Taranto, ubicata a distanza di meno di un’ora dal luogo di residenza e collegata in modo ottimale.

Tale circostanza, ad avviso del Tribunale, risulta dirimente ai fini del rigetto dell’istanza: la lamentata lesione non integra un “pregiudizio grave e irreparabile”, condizione indefettibile per la concessione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., poiché l’avviamento al lavoro presso una sede vicina non determina alcun vulnus urgente alle condizioni personali e professionali del dipendente.

Il Collegio ha altresì rilevato come l’assegnazione provvisoria si inserisca in un quadro di equilibrato contemperamento tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare, che necessita di flessibilità nella gestione del personale transitato nei ruoli civili, e le condizioni personali del dipendente, la cui residenza risulta agevolmente raggiungibile dalla sede assegnata. La decisione amministrativa appare quindi assistita da un assetto provvisorio che non comprime in modo grave e attuale i diritti del ricorrente.

In ragione di tali argomentazioni, la domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase cautelare integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia. L’ordinanza è stata infine assistita dall’ordine di oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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