Sospensione cautelare per accertamento costo di costruzione (TAR Puglia n. 182 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. è accolta quando il pregiudizio dedotto abbia una “portata” tale da giustificare un intervento interinale, specialmente laddove le questioni poste dal ricorso, relative all’accertamento della differenza dovuta a titolo di costo di costruzione, richiedano un ulteriore approfondimento nel merito. In tal caso, il Tribunale Amministrativo sospende l’efficacia del provvedimento impugnato per consentire una decisione “re adhuc integra” della causa, fissando contestualmente l’udienza pubblica di trattazione. La valutazione del fumus boni iuris è implicita nella necessità di approfondimento, mentre il periculum in mora è riconosciuto in base alla portata del pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall’esecuzione immediata dell’accertamento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dal Comune per l’applicazione della differenza dovuta a titolo di costo di costruzione rispetto a una pratica edilizia e al relativo permesso di costruire. Detta determinazione è stata notificata alla parte ricorrente solo in un secondo momento, sebbene fosse fondata su un atto presupposto, una determina dirigenziale di aggiornamento del contributo per gli anni 2011-2018, che non risulta notificata all’interessato.
Il ricorrente ha quindi impugnato l’avviso di accertamento, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della pretesa patrimoniale. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare presentata in via incidentale, ha ritenuto che la “portata” del pregiudizio dedotto dal ricorrente fosse tale da giustificare un intervento interinale a sua tutela. La genericità di tale valutazione, unita alla necessità di non pregiudicare la decisione nel merito, ha orientato il Collegio verso l’accoglimento dell’istanza.
Il Collegio ha inoltre rilevato che le questioni sollevate con il gravame, in particolare quelle relative all’obbligo di notifica dell’atto presupposto e alla corretta determinazione del contributo per il costo di costruzione, necessitano di un “ulteriore approfondimento”. Tale considerazione ha impedito una pronuncia sommaria che potesse risolvere definitivamente la controversia in sede cautelare, rendendo opportuno rimettere ogni valutazione alla fase di merito.
Conseguentemente, è stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, considerato che l’esecuzione immediata della determina avrebbe potuto produrre effetti difficilmente reversibili prima della definizione del giudizio. La fissazione della prima udienza pubblica del mese di giugno 2027 garantisce la rapida trattazione del ricorso nel merito, assicurando la pienezza della tutela giurisdizionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della natura interlocutoria della pronuncia.
Nota della Redazione
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