Esame di Stato, il voto finale prevale sul curriculum (TAR Puglia n. 571 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella formulazione del giudizio di maturità, l’esito delle prove d’esame assume valore preminente rispetto ad altri elementi estrinseci, quali il curriculum scolastico e il giudizio di ammissione, che devono essere considerati in via sussidiaria ed integrativa e assumono rilievo solo in caso di grave contrasto con le risultanze d’esame. Il sindacato del giudice amministrativo sull’attribuzione numerica del voto è limitato all’accertamento del rispetto delle regole formali del procedimento e della ponderata valutazione di tutti i dati obiettivi, restando esclusi gli apprezzamenti di valore che non sono disciplinati da norme di diritto.

Il Fatto

La ricorrente, studentessa del Liceo classico di Lecce, impugnava il verbale della commissione d’esame che le aveva attribuito un punteggio finale di 88/100esimi, anziché un punteggio superiore, nonché la valutazione del colloquio orale pari a 29/40. La candidata lamentava l’illogicità e l’irragionevolezza del voto rispetto al brillante percorso di studi e al voto di ammissione di 59/60, sostenendo che la commissione, composta in gran parte da docenti interni, non avrebbe potuto ignorare il suo valore.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha rigettato il ricorso, aderendo al consolidato orientamento secondo cui nell’esame di Stato l’esito delle prove assume valore preminente rispetto a elementi come il curriculum e il giudizio di ammissione, che restano elementi sussidiari e integrativi, rilevanti solo in caso di grave contrasto con le risultanze d’esame. La ricorrente, tuttavia, non ha allegato vizi intrinseci allo svolgimento delle prove, né ha dimostrato che la qualità della sua resa all’esame rendesse il voto attribuito irragionevole.

. Il Collegio ha osservato che la studentessa ha incentrato le proprie censure sull’incongruenza tra il percorso scolastico e il voto finale, ma non ha prospettato irregolarità o anomalie nello svolgimento del colloquio, né ha dimostrato che l’esito delle prove fosse di livello tale da meritare una valutazione superiore. La censura, così formulata, non dimostra alcun errore della commissione, non potendosi escludere che la resa all’esame finale sia stata di livello tale da rendere meritato il punteggio conseguito. Il Collegio ha infine richiamato i noti limiti del sindacato del giudice amministrativo sui giudizi espressi da una commissione d’esame, ribadendo che, oltre il rispetto delle regole formali del procedimento, si apre un’area di apprezzamenti di valore non sindacabile in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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