Accesso alle graduatorie scolastiche e all’orario di cattedra delle supplenze (TAR Calabria n. 609 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il docente inserito nelle graduatorie di istituto di una determinata classe di concorso è titolare, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso alle graduatorie medesime e all’orario di cattedra delle supplenze conferite, quale posizione soggettiva autonoma rispetto al bene della vita che ne costituisce il veicolo di legittimazione. Il diritto di accesso non è satisfatto dal richiamo, in risposta a una nuova istanza, alla documentazione già trasmessa in evasione di una precedente richiesta, dovendo l’amministrazione esitare la nuova domanda con riguardo a eventuali convocazioni medio tempore intervenute. L’orario scolastico e delle lezioni costituisce documento amministrativo, formato in forza di una disciplina specifica che coinvolge vari organi dell’istituzione scolastica, la cui ostensione è doverosa quando il richiedente intenda verificare la corretta applicazione della normativa di riferimento sull’attribuzione delle supplenze.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di lingua inglese e di sostegno, non essendo stato convocato per incarichi di supplenza presso un istituto scolastico per l’anno scolastico 2024-2025, ha presentato in data 18.12.2025 istanza di accesso volta a ottenere copia conforme delle graduatorie di istituto delle due classi di concorso di proprio interesse, delle convocazioni inviate agli interessati e degli orari di cattedra delle supplenze conferite, al fine di verificare la propria posizione in graduatoria e le ragioni della mancata convocazione.
L’amministrazione scolastica ha riscontrato l’istanza limitandosi a richiamare la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale e a confermare quanto già comunicato in risposta a una precedente istanza di accesso dell’aprile 2025. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto all’accesso e la conseguente condanna dell’amministrazione al rilascio della documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la tardività e la conseguente inutilizzabilità della memoria di replica depositata dal ricorrente, per violazione del termine perentorio previsto dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 89, comma 3, c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ha preliminarmente chiarito che l’amministrazione non avrebbe mai potuto esitare la nuova istanza di accesso richiamando la risposta fornita a una precedente richiesta. È evidente, infatti, l’interesse del ricorrente a conoscere eventuali nuove convocazioni per ulteriori supplenze medio tempore inviate agli aspiranti docenti, sicché le risposte fornite dall’istituto non sono in alcun modo satisfattive dell’interesse ostensivo fatto valere.
Tuttavia, poiché nel corso del giudizio l’istituto ha depositato copia delle stampe di due convocazioni relative alle classi di concorso di interesse, il Collegio ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con riferimento a tali documenti, essendo l’anelito ostensivo del ricorrente in parte qua soddisfatto.
Per il resto, il ricorso è stato accolto. Le convocazioni depositate non indicano gli orari di cattedra delle supplenze né ad esse sono allegate le graduatorie integrali richieste, ma soltanto l’elenco dei soggetti convocati. Il ricorrente, in quanto soggetto inserito nelle graduatorie delle due classi di concorso, è titolare ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
Il Tribunale ha sottolineato che l’accesso ai documenti relativi a una graduatoria per il conferimento di supplenze e all’orario scolastico costituisce un interesse autonomo rispetto a quello relativo al bene della vita che ne rappresenta il veicolo di legittimazione, configurandosi come posizione soggettiva correlata al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione. L’orario scolastico e delle lezioni è un documento redatto e formato in forza di una disciplina specifica che coinvolge vari organi dell’istituzione scolastica, come emerge dagli artt. 10, comma 4, 7, comma 2, lett. b), e 396, comma 2, lett. d), del d. Lgs. n. 297/1994 e dall’art. 25, comma 2, del d. Lgs. n. 165/2001. Le ragioni della mancata convocazione, esternate nella relazione del dirigente scolastico con richiamo all’art. 12, commi 12 e 13, dell’O.M. 88/2024, esulano dal thema decidendum e riguardano la legittimità del procedimento di conferimento degli incarichi, facendo emergere l’interesse all’accesso alle informazioni relative all’orario scolastico delle supplenze.
Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto, ordinando all’istituto scolastico di consentire l’accesso all’ulteriore documentazione richiesta entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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