Ordine di demolizione e atto dovuto: non serve motivazione rafforzata né valutazione dell’affidamento (TAR Puglia n. 573 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di repressione degli abusi edilizi, quale l’ordine di demolizione, costituisce atto dovuto della pubblica amministrazione, riconducibile all’esercizio di un potere vincolato che dipende esclusivamente dall’accertamento dell’abuso e dalla sua riconducibilità a una fattispecie legale di illecito. Non richiede, pertanto, una motivazione rafforzata sulle ragioni di pubblico interesse, né una comparazione con gli interessi privati coinvolti, né una valutazione sull’eventuale affidamento ingenerato dal decorso del tempo o dall’inerzia dell’amministrazione. È sufficiente la puntuale descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, con l’indicazione dei manufatti e delle particelle catastali di sedime. La mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale non determina l’illegittimità dell’ingiunzione, potendo essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione, che ha natura dichiarativa e non costitutiva dell’effetto sanzionatorio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Responsabile dell’UTC del Comune aveva ingiunto la demolizione di una serie di fabbricati abusivi realizzati su un lotto di terreno agricolo e adibiti a capannoni commerciali per la vendita di pellet. Nel giudizio, il ricorrente deduceva la carenza strutturale e motivazionale del provvedimento, contestando la mancata indicazione della destinazione urbanistica dell’area, dell’area di sedime e l’assenza di valutazione della precedente autorizzazione rilasciata nel 2003. Sosteneva, inoltre, che il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione avessero ingenerato un legittimo affidamento sulla conservazione delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo l’ordinanza di demolizione strutturalmente completa e motivazionalmente adeguata. Il provvedimento, come integrato dalla comunicazione di avvio del procedimento, conteneva la descrizione puntuale dei manufatti abusivi, con indicazione di dimensioni e materiali, nonché delle particelle catastali di sedime. Tale descrizione è stata ritenuta sufficiente a integrare il contenuto minimo indefettibile dell’atto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’ordine di demolizione, essendo atto dovuto, non richiede una motivazione particolareggiata sulle ragioni di pubblico interesse, che è in re ipsa.
Quanto all’area di sedime, il Collegio ha chiarito che la sua mancata indicazione nell’ingiunzione non è causa di illegittimità. L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ha infatti natura meramente dichiarativa, limitandosi a formalizzare l’effetto dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale già verificatosi alla scadenza del termine. La puntuale specificazione dell’area dovrà avvenire nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, che è la sede propria per la determinazione dell’estensione della sanzione.
Sulla dedotta violazione del principio di affidamento, il Tribunale ha richiamato il principio cristallizzato dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: il provvedimento di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, senza deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo. Il tempo non può mai legittimare una situazione di fatto abusiva, né l’inerzia dell’amministrazione può radicare un affidamento tutelabile alla conservazione delle opere.
Infine, il Collegio ha escluso che la precedente autorizzazione del 2003 potesse fondare un legittimo affidamento. Quella autorizzazione riguardava una singola struttura precaria in legno e ferro, temporanea e amovibile, mentre le opere contestate consistevano in una pluralità di manufatti in muratura, acciaio e lamiera, incompatibili con la natura rimovibile del titolo originario. La consistenza delle edificazioni escludeva, inoltre, la qualificazione in termini di abusi minori soggetti a sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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