Muro di cinta, locale deposito e pavimentazione bituminosa sono interventi di nuova costruzione (TAR Puglia n. 574 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un muro di cinta e di un locale deposito, considerati nel loro complesso e per le loro dimensioni, è idonea a determinare la stabile trasformazione del territorio e, come tale, integra un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, soggetto a permesso di costruire. Rientra nell’attività libera la sola recinzione e non anche il muro di cinta che, per struttura ed estensione, modifichi l’assetto urbanistico dell’area. L’ordine di demolizione, avendo natura vincolata, non richiede una motivazione specifica sulla ricorrenza dell’interesse pubblico alla rimozione, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. L’ordine di bonifica dell’area, contenuto in un provvedimento demolitorio, costituisce una statuizione aggiuntiva legittima, essendo ammessi atti a contenuto plurimo.
Il Fatto
Il Comune di Lizzanello ingiungeva ai proprietari di un fondo la demolizione di opere abusive, tra cui un muro di cinta in conci di tufo, un locale deposito e una pavimentazione bituminosa, nonché il ripristino dello stato dei luoghi con bonifica dell’area, essendo stato accertato l’accantonamento di materiale da rifiuto. Le opere sorgevano in zona “F – Verde di rispetto cimiteriale” e risultavano realizzate in assenza di titolo abilitativo.
I destinatari dell’ordine impugnavano il provvedimento deducendo vizi di motivazione e violazione degli artt. 6 e 31 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che gli interventi sugli spazi esterni non richiedessero alcun titolo e lamentando l’illegittimità dell’ordine di bonifica per carenza di attinenza con la funzione demolitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo le opere non assistite da alcun titolo edilizio. La denuncia di inizio attività del 2000, menzionata dai ricorrenti, riguardava infatti interventi di consistenza e dimensioni ridotte rispetto a quelli sanzionati, che emergevano con chiarezza dalla documentazione fotografica allegata al verbale della Polizia Locale.
Il Collegio ha escluso che le opere potessero rientrare nell’attività edilizia libera. Il muro di cinta, per struttura ed estensione, e il locale deposito, quale manufatto autonomo, non sono assimilabili a mere pertinenze: essi comportano una trasformazione urbanistica del territorio e richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire. La costruzione del piazzale in pavimentazione bituminosa, pur non edilizia in senso stretto, determina una modifica sostanziale dell’assetto territoriale e dell’utilizzazione economica dell’area, parimenti soggetta a titolo abilitativo.
Il TAR ha inoltre chiarito che l’ingiunzione demolitoria, avendo natura vincolata, non necessita di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla rimozione, principio che non ammette deroghe neppure quando l’ordine intervenga a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Il trascorrere del tempo non genera, quindi, alcun affidamento tutelabile.
Infine, la Corte ha ritenuto legittima la statuizione relativa alla bonifica dell’area, qualificandola come ordine aggiuntivo rispetto a quello demolitorio. La concentrazione in un unico atto di finalità normalmente proprie di provvedimenti distinti è ammissibile, vertendosi in tema di atti a contenuto plurimo. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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