Transito nei ruoli civili del militare inidoneo: la rinuncia non può essere superata da un verbale di rettifica (TAR Puglia n. 563 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il transito del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli civili del Ministero della Difesa avviene su istanza del militare, da presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità. L’Amministrazione non è tenuta a sollecitare una nuova determinazione del militare sull’opzione del transito, nemmeno allorché il giudizio sanitario sia stato successivamente rettificato da un verbale di mera rettifica del quadro clinico che non incida sull’esito di non idoneità. La rinuncia espressa alla domanda di transito, seguita dalla mancata riproposizione dell’istanza dopo la notifica del verbale di rettifica, legittima la cessazione dal servizio con decorrenza dalla data di rinuncia al transito, in quanto atto vincolato fondato sull’art. 929 del d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
Un militare in servizio permanente nella Marina Militare veniva dichiarato dalla Commissione Medica Ospedaliera non idoneo al servizio militare incondizionato e idoneo al transito nelle aree funzionali civili, ai sensi della legge n. 266/1999. Presentata tempestivamente la domanda di transito, il militare vi rinunciava successivamente con propria nota, chiedendo il riesame della situazione sanitaria e il ripristino dello status di militare in aspettativa. Su impulso dell’Amministrazione, la Commissione Medica rettificava il precedente giudizio diagnostico, confermando comunque la non idoneità al servizio militare incondizionato e la possibilità di impiego nei ruoli civili. L’Amministrazione, senza richiedere una nuova determinazione all’interessato, disponeva la cessazione dal servizio permanente con decorrenza dalla data della rinuncia al transito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’art. 930, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 disciplina il transito del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, specificando che la procedura avviene a domanda dell’interessato. L’art. 2, commi 1 e 2, del D.M. 18.4.2002 precisa che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del giudizio definitivo di inidoneità. Da tale quadro normativo il giudice desume che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di sollecitare una nuova determinazione del militare, essendo previsto ex lege a suo carico soltanto l’adempimento della notifica del giudizio di idoneità.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato domanda di transito, cui aveva poi espressamente rinunciato, instando per il riesame della propria posizione. Il successivo verbale del 15.5.2025, notificato all’interessato, era finalizzato unicamente alla rettifica del quadro clinico e all’inserimento di ulteriori procedimenti di causa di servizio, senza modificare il giudizio di non idoneità. Dopo tale notifica, il militare non solo non aveva formulato una nuova istanza di transito, ma aveva anzi chiesto il ripristino dello status di militare in aspettativa, confermando implicitamente la volontà di non transitare nei ruoli civili.
Quanto alla mancata notifica del verbale di rettifica, il Tribunale osserva che lo stesso risulta notificato e allegato alle osservazioni prodotte dal ricorrente, il quale non ha formulato nuova istanza di transito nemmeno dopo averne avuto piena conoscenza. La possibilità di tutela giurisdizionale avverso tale atto era comunque rimasta impregiudicata, ma non risulta esercitata.
Infine, il Collegio giudica infondata la doglianza relativa alla motivazione del provvedimento di cessazione, trattandosi di atto vincolato che trova fondamento nell’art. 929 del d.lgs. n. 66/2010, il quale prevede che il provvedimento di cessazione decorra dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell’impiego civile. Nessun particolare onere motivazionale è richiesto per gli atti vincolati, sicché la determinazione assunta risulta legittima.
Nota della Redazione
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