Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su dichiarazione del ricorrente (TAR Puglia n. 551 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione del ricorso. A fronte di tale espressa dichiarazione, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’unico potere del giudice è quello di adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Provincia di Brindisi aveva negato la valutazione di compatibilità ambientale per un progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di MW 89,64 nel territorio di Brindisi, in località Masseria Chiodi, nonché gli atti presupposti, tra cui le note e i pareri negativi della Regione Puglia, del Comune di Brindisi e della Soprintendenza, e le stesse previsioni del PPTR Puglia che risultavano ostative all’assentibilità del progetto.

Nelle more del giudizio, con atto depositato in data 26 gennaio 2026, la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha osservato che in caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Nel processo amministrativo, infatti, in assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, opera il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice.

A sostegno di tale ricostruzione, il Collegio ha richiamato i precedenti di Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379.

In applicazione del richiamato principio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti costituite, tenuto conto della natura e delle ragioni della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *