Aree idonee FER: regolamento non impugnabile in assenza di atto applicativo (Cons. Stato n. 6234 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento ministeriale che definisce i criteri di individuazione delle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili non è immediatamente impugnabile dall’impresa di settore, quando la lesione non deriva direttamente dall’atto regolamentare ma dai successivi provvedimenti applicativi non ancora adottati. L’interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato per il processo amministrativo dall’art. 39 c.p.a., presuppone una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente. Il potere regionale di individuare con legge le aree non idonee è ammesso dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 199/2021, ma l’inidoneità non può mai tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione.
Il Fatto
La società appellante opera nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e sta sviluppando iniziative imprenditoriali in diverse Regioni, per le quali ha ottenuto preventivi di connessione e, in un caso, un decreto di valutazione di impatto ambientale favorevole. La società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il d.m. 21 giugno 2024, adottato in attuazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 199/2021, che definisce i criteri di individuazione delle superfici e aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, censurandone gli artt. 1, 3 e 7.
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La società ha proposto appello, formulando cinque motivi e chiedendo la sospensione degli effetti della pronuncia, istanza respinta con ordinanza cautelare. Nelle more, la sopravvenienza del d.l. n. 175/2025, convertito con modifiche nella legge n. 4/2026, che ha abrogato la disciplina sulle aree idonee, ha indotto entrambe le parti a invocare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le contrapposte richieste di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse. Le allegazioni delle parti non provano che la società abbia conseguito la piena realizzazione del bene della vita sotteso all’azione. È decisivo l’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 175/2025, aggiunto in sede di conversione, che fa salva la disciplina previgente per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Sul merito, il Consiglio conferma la statuizione di inammissibilità del TAR. I regolamenti non sono immediatamente impugnabili quando la lesione non deriva direttamente da essi, ma dai successivi atti esecutivi non vincolati; sono invece impugnabili quando gli atti applicativi assumono carattere di mera applicazione delle norme regolamentari. Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 4 del 2018 e la Adunanza plenaria n. 22 del 2021, che assegnano all’interesse a ricorrere la funzione di filtro processuale.
Nella specie, i primi tre motivi sono inammissibili perché fondano l’interesse su un pregiudizio doppiamente ipotetico: non è dimostrato che la legge regionale comporterà una diversa qualificazione dell’area e che questa pregiudicherà l’esito del procedimento autorizzatorio in corso. La lesione si concretizzerebbe solo “se” e “quando” un’istanza fosse respinta, con provvedimento che ben potrebbe fondarsi su ragioni differenti. Le imprese conservano la possibilità di censurare l’illegittimità del regolamento unitamente all’atto applicativo.
La prima censura del terzo motivo è anche infondata, alla luce della Corte cost. n. 134/2024, che ha ammesso il potere regionale di individuare con legge anche le aree non idonee. La seconda censura, oltre che inammissibile, sarebbe infondata: secondo la medesima pronuncia costituzionale, l’inidoneità dell’area non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico, poiché la decisione sulla realizzazione degli impianti va assunta all’esito del singolo procedimento autorizzatorio, ove possono emergere ragioni favorevoli. Richiamata la Sez. IV n. 6151 del 30 luglio 2026, l’appello è respinto; la riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado resta assorbita.
Nota della Redazione
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