Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Marche n. 452 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può, pertanto, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire della parte ricorrente. Ne consegue che, quando sopravvenga una carenza di interesse per essere stata la pretesa soddisfatta in via stragiudiziale, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa. Il venir meno dell’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. preclude ogni valutazione officiosa sulla fondatezza della domanda.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento degli atti relativi alla revisione prezzi nell’ambito di un contratto di appalto intercorso con l’ente regionale per l’edilizia pubblica, oltre che per l’accertamento del silenzio serbato dall’amministrazione sulla diffida trasmessa nel novembre 2023 e delle somme pretese a titolo di lavori straordinari.

Nel corso del giudizio la società ha rappresentato, con memoria depositata il 28 gennaio 2026, che le parti avevano medio tempore definito la modalità di revisione dei prezzi e i relativi importi, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Con successiva nota del 5 marzo 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese di lite, rinunciando alla restituzione del contributo unificato. L’amministrazione ha aderito all’istanza di compensazione con nota del 9 marzo 2026. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza dell’11 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della disponibilità dell’azione da parte del ricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione, invocando a sostegno Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007, Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 2011 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6257 del 2008.

Su questa base il Tribunale ha affermato che il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire della parte ricorrente, richiamando ancora Cons. Stato, Sez. VI, n. 4859 del 2001 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007. La verifica officiosa della persistenza dell’interesse e della fondatezza della pretesa resta dunque preclusa una volta che la parte abbia dichiarato di non volerne più la decisione.

Il Collegio ha quindi preso atto che, nella specie, è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del gravame. Poiché la pretesa era stata soddisfatta in via stragiudiziale attraverso la definizione concordata delle modalità di revisione dei prezzi e dei relativi importi, non residuava alcuna utilità giuridicamente rilevante collegata alla pronuncia richiesta.

Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa. La definizione concordata della vicenda sostanziale e l’adesione dell’amministrazione all’istanza della ricorrente hanno indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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