Abbandono del servizio e decadenza dalla rivendita di generi di monopolio (TAR Sicilia n. 242 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abbandono del servizio che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, legge 22 dicembre 1957, n. 1293, giustifica la revoca della gestione della rivendita di generi di monopolio ha carattere oggettivo e prescinde dalla colpevolezza del concessionario, in ragione del particolare rigore del regime posto a tutela dell’interesse pubblico alla massimizzazione del gettito erariale. La prolungata inattività dell’esercizio e la mancata individuazione di altra sede idonea integrano il presupposto sanzionatorio. Il potere di revoca ha natura discrezionale e sanzionatorio-ripristinatoria, distinto dall’autotutela, e la sua dosimetria rispetto alla pena pecuniaria dell’art. 35 resta rimessa alla valutazione dell’Amministrazione. Le censure di illegittimità derivata avverso il provvedimento presupposto già riconosciuto legittimo in sede giurisdizionale sono inammissibili per violazione del ne bis in idem.
Il Fatto
Il ricorrente era concessionario di una rivendita di tabacchi e dell’annessa ricevitoria. A seguito di provvedimenti di sfratto per morosità, l’esercizio ha subito chiusure e trasferimenti di sede, fino alla chiusura del 2019 per perdita della disponibilità dei locali. Tra il 2019 e il 2021 il concessionario ha presentato istanze di trasferimento. Quella del 2021 è stata respinta dall’Amministrazione, che ha riqualificato la richiesta come trasferimento fuori zona per il mutamento della terna delle rivendite più vicine, rilevato tramite sistemi di geolocalizzazione.
Il diniego è stato impugnato e il ricorso è stato respinto dal TAR, decisione confermata in appello dal C.G.A.R.S., con giudizio di revocazione pendente. Nel 2024 l’Agenzia ha dichiarato la decadenza dalla concessione per abbandono del servizio, richiamando la chiusura del 2019, il diniego del 2021, la mancanza di prelievi dal marzo 2019 e l’assenza di controdeduzioni. Il concessionario ha impugnato il provvedimento, deducendo l’illegittimità derivata dal diniego e la natura incolpevole dell’inattività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibili le censure di illegittimità derivata. Il diniego al trasferimento del 2021 non è un mero antefatto storico, ma uno degli antecedenti logici del provvedimento di decadenza, che contesta al privato di non aver individuato altra sede nei tre anni successivi. Proprio perché integra un presupposto, la sua riedizione in giudizio collide con il ne bis in idem: quel diniego è già stato riconosciuto legittimo dal TAR e dal C.G.A.R.S. Il divieto opera anche in assenza di giudicato formale, per esigenze di certezza del diritto, e la pendenza della revocazione, che non sospende gli effetti della sentenza impugnata, non muta la conclusione.
Manifestamente inammissibili per irritualità sono anche le censure rivolte direttamente alla sentenza di primo grado, contestabile solo con l’appello, peraltro già respinto con pronuncia rinnovatoria.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’art. 34, comma 1, legge n. 1293/1957 consente la revoca della gestione in caso di abbandono del servizio. Il potere ha natura discrezionale e sanzionatorio-ripristinatoria e presidia il dovere di fedeltà commerciale del concessionario. La nozione di abbandono ha carattere oggettivo: ogni violazione del dovere di fedeltà può giustificare la massima sanzione, una volta accertati i presupposti di fatto.
La rivendita era inattiva dal 2019, l’ultima istanza di trasferimento era stata respinta per violazione dei parametri fuori zona e non risultavano iniziative successive per la riattivazione dell’esercizio. L’inattività pluriennale, la mancanza di prelievi e l’omessa individuazione di altra sede integrano il presupposto dell’abbandono e sorreggono la congruità della motivazione.
Non regge la tesi del factum principis: la chiusura del 2019 consegue a sfratto per morosità, mentre il diniego del 2021 non è arbitrio dell’Amministrazione ma esito della corretta riqualificazione della domanda e della carenza dei requisiti di idoneità della sede. Si tratta di fattori riconducibili all’ordinaria diligenza dell’imprenditore. La dosimetria della sanzione è congrua rispetto al pregiudizio arrecato all’interesse pubblico alla massimizzazione dell’offerta e del gettito.
Nota della Redazione
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