Omessa impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento di riesame e inammissibilità del ricorso (TAR Puglia n. 548 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio-assenso formatosi su un’istanza di autorizzazione per la installazione di impianti di telecomunicazione, laddove l’interessato non abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti il provvedimento di riesame adottato dall’Amministrazione in autotutela, ancorché la determinazione di secondo grado risulti intervenuta in violazione dei limiti legali del potere. La generica formula di stile che estende l’impugnativa agli atti “ove adottati” non soddisfa l’onere di specifica indicazione dei provvedimenti impugnati richiesto dall’art. 40 c.p.a., dovendo i motivi di ricorso essere direttamente collegati al petitum. In materia di autorizzazioni per impianti radioelettrici, la mancata pubblicizzazione dell’istanza di cui all’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 costituisce vizio procedimentale sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, allorché l’Amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le censure genericamente formulate, che non deducono elementi specifici di illegittimità, sono inammissibili ex art. 40, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Le parti ricorrenti, proprietarie di immobili vicini al sito interessato, impugnavano il silenzio-assenso formatosi sull’istanza SUAP presentata dalla società controinteressata per l’installazione di un impianto di telecomunicazione, nonché l’autorizzazione rilasciata dal SUAP associato e il parere tacito espresso dal Comune. Il ricorso collettivo, affidato a otto motivi di doglianza, si appuntava in particolare sulla omessa pubblicizzazione dell’istanza, sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, su un asserito difetto di istruttoria e sulla illegittimità dell’impianto sotto il profilo ambientale, paesaggistico e sanitario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il principio per cui l’esame delle questioni di rito deve precedere il merito, ha ritenuto di prescindere, in ossequio al principio di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità formulate dalle parti resistenti, per definire il giudizio sulla base della inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento di riesame del 10.10.2025. L’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, aveva infatti formalmente espresso il parere favorevole richiesto, determinazione qualificata come atto provvedimentale in quanto il potere, pur se esercitato in violazione dei limiti legali, persiste in capo all’ente procedente, alla luce di quanto osservato dal Giudice di appello.
La formula impiegata nel ricorso introduttivo, estesa agli atti “ove adottati”, non è stata ritenuta idonea a integrare l’impugnazione del provvedimento di riesame. La Corte ha ricordato che l’onere di specifica impugnazione non è assolto dalla clausola di stile, essendo necessario, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., che i provvedimenti gravati siano puntualmente indicati e che a essi siano direttamente collegate le singole censure, al fine di garantire alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa.
Quanto alle censure relative all’omessa pubblicizzazione dell’istanza, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza del vizio, non essendo la pubblicazione sul portale governativo “impresainungiorno.gov.it” idonea a garantire la conoscibilità del procedimento ai cittadini potenzialmente interessati. Nondimeno, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che ritiene il vizio sanabile, ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, rilevando come le parti ricorrenti non avessero indicato elementi specifici che avrebbero potuto influire sulla determinazione finale, così instaurandosi in sede giudiziale un contraddittorio volto a supplire la mancanza di quello procedimentale. La terza censura è stata respinta, non essendo dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari di immobili vicini in ragione della speditezza del procedimento.
Le restanti doglianze, afferenti al difetto di istruttoria, alla illegittimità ambientale, geologica, edilizia e sanitaria dell’impianto, alla omessa adozione del regolamento comunale, alla illegittima formazione del silenzio-assenso e alla incompatibilità paesaggistica, sono state dichiarate inammissibili per genericità o comunque infondate. In particolare, la Corte ha precisato che la dimostrazione della disponibilità dell’area non è richiesta in fase di presentazione dell’istanza e che dagli atti non risultavano vincoli paesaggistici sul sito, né erano presenti siti alternativi idonei a garantire la copertura e il rispetto dei limiti di emissione.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda e della definizione in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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