Dichiarata improcedibilità per cessazione della ragione del contendere e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 543 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della ragione del contendere formulata dalla parte ricorrente determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, a prescindere dalle contestazioni delle controparti sulla fondatezza o sull’attualità della controversia. Il giudice amministrativo, investito di tale dichiarazione, non può esaminare nel merito le questioni proposte, dovendosi limitare a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La particolarità e la novità delle questioni trattate possono giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite, anche in caso di declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
La ricorrente, un’esercente la professione medica, impugnava gli atti con cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brindisi ne aveva disposto la sospensione dell’esercizio professionale e la competente A.S.L. quella dal servizio senza retribuzione, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La domanda cautelare veniva respinta. Nell’imminenza dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, l’A.S.L. ribadiva la legittimità dei propri atti, mentre l’Ordine eccepiva l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la ricorrente avesse già scontato il periodo di sospensione, non avesse impugnato le successive sospensioni e avesse comunque fruito della facoltà di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 24/2022. Con una sintetica nota del 25 febbraio 2026, la ricorrente dichiarava cessata la ragione del contendere, senza ulteriori specificazioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, a fronte della dichiarazione di cessazione della ragione del contendere, non restava che prendere atto della sopravvenuta causa di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La scelta della ricorrente di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, pur non motivata, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito delle censure originariamente formulate. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate dalle parti resistenti, in particolare sull’eccezione di improcedibilità formulata dall’Ordine professionale, essendo assorbita dalla dichiarazione della ricorrente. Il Tribunale ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, motivata dalla peculiarità e dalla novità illo tempore delle questioni sottese alla controversia, che rendeva equo non addossare alcun onere economico alle parti.
La sentenza, resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2026, è stata infine corredata dall’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dalla prescrizione, per l’ipotesi di diffusione, dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
La decisione conferma che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce l’esito naturale di una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza che il giudice debba verificare la fondatezza delle reciproche posizioni.
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Nota della Redazione
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