Trasferimento gratuito di beni ex ERSAP agli enti locali e prevalenza sull’istanza di acquisto (TAR Puglia n. 541 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di beni già appartenenti all’ERSAP, l’art. 22-ter, comma 1, lett. a), della legge reg. Puglia n. 4/2013 attribuisce alla Regione la facoltà di trasferire a titolo gratuito all’ente locale che ne faccia richiesta i beni dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente. Tale facoltà può essere legittimamente esercitata anche quando un privato abbia presentato istanza di acquisto del medesimo bene, qualora l’alienazione non sia andata a buon fine per ragioni a lui imputabili, avendo egli manifestato in modo non univoco e non tempestivo la propria volontà di perfezionare l’acquisto. La scelta di preservare il bene in mano pubblica, cedendolo a un altro ente territoriale per una migliore valorizzazione nell’interesse pubblico, non è viziata da eccesso di potere. Il rigetto dell’istanza di acquisto non richiede la deliberazione della Giunta regionale, essendo tale competenza prevista solo per il provvedimento di trasferimento o alienazione.

Il Fatto

Un’associazione sportiva, che aveva ricevuto in affidamento dall’ERSAP un’area di 15.600 mq a Marina di Ginosa, sulla quale aveva realizzato un campo di calcio, presentava istanza di acquisto del terreno ai sensi dell’art. 11 della legge n. 386/1976. Dopo varie vicende, il bene riceveva una destinazione pubblica a favore del Comune di Ginosa. La Regione Puglia, nel 2020, comunicava all’associazione il nuovo prezzo di vendita del cespite, ma questa dichiarava di non essere interessata all’acquisizione dell’intero bene. Parallelamente, il Comune presentava istanza di trasferimento a titolo gratuito dell’area per realizzare una “Cittadella dello sport”, con dichiarazione di pubblico interesse. La Regione rigettava quindi l’istanza di acquisto dell’associazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando come l’associazione non fosse riuscita a determinarsi per tempo e in modo univoco nell’acquisizione del terreno, in ben due circostanze. La Regione, non essendo riuscita ad alienare il bene, aveva legittimamente esercitato la facoltà prevista dall’art. 22-ter, comma 1, lett. a), della legge reg. Puglia n. 4/2013, trasferendo il cespite a titolo gratuito al Comune, che ne aveva dichiarato il pubblico interesse per la creazione di una struttura sportiva.

Il Tribunale ha escluso ogni profilo di eccesso di potere, evidenziando che gli atti assunti dalla Regione e dal Comune erano chiari e motivati, e che la scelta di preservare il bene in mano pubblica rispondeva all’interesse pubblico alla sua valorizzazione. La dichiarazione di pubblico interesse era stata formalizzata con la nota prot. n. 30854 del 12 novembre 2020.

Quanto alla censura relativa alla competenza della Giunta regionale prevista dall’art. 22-ter, comma 3, legge reg. cit., il Collegio l’ha ritenuta inconferente. Il provvedimento impugnato riguarda il rigetto dell’istanza di acquisto, per il quale non è prevista alcuna deliberazione della Giunta, mentre tale competenza sarà eventualmente esercitata per la formalizzazione del trasferimento al Comune, procedimento non ancora concluso in attesa della definizione del contenzioso.

La condotta dell’associazione, che per due volte nel corso dei decenni non aveva inteso perfezionare l’acquisto per ragioni a sé imputabili, ha legittimato la Regione ad avviare il trasferimento in favore dell’ente locale, senza che ciò configuri alcuna illegittimità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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