Confisca per equivalente nei reati tributari: natura punitiva, colpisce l’intero profitto anche il concorrente non arricchito (Cass. pen. 7647/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 7647 del 26 febbraio 2026 (R.G.N. 29662/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Giuseppe Noviello.

Il principio di diritto

Nei reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, esclusa la possibilità di sequestrare in via diretta l’originario profitto — il risparmio di spesa incamerato dall’ente — il sequestro preventivo per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 può essere disposto, entro i limiti del profitto e senza duplicazione dell’espropriazione, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta, per l’intero profitto, anche se il singolo concorrente non se ne sia in nulla arricchito. La confisca di valore assume qui natura punitiva, e il profitto, costituito da un risparmio di spesa destinato all’ente, non è ripartibile in quote tra i concorrenti.

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere aveva confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni di un commercialista per un valore pari al profitto dei reati tributari (artt. 2, 5 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000), commessi in concorso attraverso l’omissione dei controlli di legge in sede di apposizione del visto di conformità (art. 35 d.lgs. n. 241 del 1997). Il ricorrente sosteneva che il proprio profitto dovesse identificarsi nel solo onorario percepito (14.350 euro), a fronte di un’IVA evasa di 66.000 euro e di beni sequestrati per oltre nove milioni, invocando le Sezioni Unite cosiddette “Massini”, e deduceva il difetto di proporzionalità.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. La Corte distingue il caso da quello deciso dalle Sezioni Unite (n. 13783 del 2024, dep. 2025, “Massini”), che riguardava il concorso nel reato comune con profitto direttamente ripartibile tra i compartecipi. Nei reati tributari dichiarativi commessi per conto di un ente, il profitto è un risparmio di spesa destinato in via immediata e diretta a un soggetto diverso dall’autore del reato — la persona giuridica; la confisca per equivalente disposta a carico della persona fisica che non se ne è avvantaggiata assume, proprio per questo, una intrinseca funzione punitiva (richiamate Corte cost. n. 112 del 2019 e n. 7 del 2025).

Non essendo individuabile la quota di arricchimento del singolo concorrente, il quantum confiscabile non va ripartito in parti uguali e il vincolo può gravare per l’intero, entro i limiti del profitto conseguito dall’ente, su uno qualsiasi degli autori, in coerenza con la funzione antielusiva del sistema penale-tributario. La misura non contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost.: la responsabilità individuale è integrata dal rapporto organico con l’ente, nel cui interesse la condotta è realizzata. Il secondo motivo, sulla sproporzione tra il compenso percepito, l’imposta evasa e il valore dei beni, è manifestamente infondato: il sequestro è legittimo per l’intero profitto generato dai reati, e le doglianze su un valore dei beni superiore al profitto sono nuove e generiche, semmai proponibili in sede esecutiva. Ricorso inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Implicazioni pratiche

Per il professionista che concorre in reati tributari commessi nell’interesse di una società, il sequestro per equivalente può aggredire beni per un valore pari all’intero profitto — il risparmio d’imposta dell’ente — pur in assenza di un suo arricchimento diretto e a prescindere dal compenso percepito. La linea difensiva che parametra il vincolo al solo onorario non regge di fronte alla natura punitiva della confisca in questa specifica materia. Restano fermi il limite del profitto complessivo generato dal reato e il divieto di duplicazione dell’espropriazione.

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