Improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto di definitiva approvazione del Piano Comunale delle Coste (TAR Puglia n. 532 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso la delibera comunale di approvazione del Piano Comunale delle Coste allorché il procedimento di pianificazione si sia concluso con un successivo atto di definitiva approvazione, intervenuto dopo la verifica regionale di compatibilità, che non sia stato ritualmente impugnato. La mancata impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento determina l’improcedibilità del gravame, atteso che la lesione della sfera giuridica del ricorrente può derivare solo dall’atto che ha espresso la volontà definitiva dell’amministrazione. La materia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è disciplinata da leggi provvedimento che conformano direttamente i rapporti concessori, senza necessità di intermediazione amministrativa, sicché gli atti adottati dagli enti locali hanno natura meramente ricognitiva.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale per l’esercizio di uno stabilimento balneare, impugnava la delibera del Consiglio Comunale di approvazione del Piano Comunale delle Coste, l’art. 18 delle relative norme tecniche di attuazione e gli elaborati grafici, nonché la nota dirigenziale che, nel concedere una proroga tecnica del titolo concessorio, aveva fatto salve le eventuali esigenze di pubblica utilità connesse alla redazione del Piano. La ricorrente, che aveva optato per la proroga tecnica fino al 2023 con riserva di impugnazione, aveva altresì proposto un distinto ricorso per il riconoscimento del diritto alla proroga del titolo fino al 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018. Il Comune eccepiva l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della successiva delibera di definitiva approvazione del Piano e per il difetto di interesse, non essendo il lotto in questione più previsto come concedibile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato preliminarmente che l’atto di definitiva approvazione del Piano Comunale delle Coste non era costituito dalla delibera impugnata, bensì dalla successiva delibera consiliare intervenuta dopo la verifica regionale di compatibilità. Tale atto conclusivo non era stato oggetto di impugnazione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Tribunale ha inoltre richiamato la propria precedente pronuncia, con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità dell’analogo ricorso concernente la domanda di proroga del titolo concessorio. In quella sede era stato affermato che la disciplina delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è caratterizzata dall’adozione di successive leggi provvedimento, che conformano direttamente i rapporti concessori in essere senza richiedere l’intermediazione dell’attività amministrativa, con la conseguenza che agli atti adottati dagli enti locali va riconosciuta natura meramente ricognitiva.

La pretesa della ricorrente di conseguire la proroga fino al 2033 in base alla legge n. 145/2018 è stata ritenuta superata dalle sopravvenienze normative, essendo la disciplina originaria stata travolta dai successivi interventi del legislatore in materia di durata delle concessioni demaniali marittime.

Costituisce ulteriore elemento di improcedibilità e di inammissibilità del gravame la circostanza che il lotto di interesse della ricorrente non risultasse più individuato come concedibile nel nuovo Piano approvato. Assorbiti i restanti profili di censura, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile e inammissibile, compensando le spese di lite per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *