Silenzio assenso nel procedimento di VIA statale anche in caso di ritardo del Ministero della Cultura (TAR Puglia n. 649 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di VIA statale l’obbligo dell’amministrazione procedente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso permane anche in caso di ritardi o inerzie delle altre amministrazioni coinvolte. Il silenzio dell’amministrazione interpellata, che non esterni alcuna volontà nel termine, è equiparato ope legis a un atto di assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, consentendo all’amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. È pertanto illegittimo il diniego di VIA motivato esclusivamente dalla mancata acquisizione del parere del Ministero della Cultura quando, decorsi i termini perentori di legge, l’assenso si sia formato per silentium.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto il rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nei comuni di Mesagne e Torre Santa Susanna. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha opposto diniego, assumendo che non fosse stato ancora acquisito il parere di competenza del Ministero della Cultura. Avverso tali provvedimenti la società ha agito dinanzi al Tribunale amministrativo, deducendo la violazione dei termini procedimentali e dei principi di semplificazione, nonché l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’atto di assenso del Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto pacifica la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione statale di pronunciarsi sull’istanza di VIA, richiamando la giurisprudenza unanime secondo cui tale obbligo permane anche in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. La natura perentoria dei termini del procedimento di VIA trova conferma nel dato letterale dell’art. 25, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, che richiama gli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha quindi applicato al procedimento di VIA l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere n. 1640 del 23 giugno 2016, secondo cui il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche opera anche nei procedimenti pluristrutturati, in cui la decisione finale richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra amministrazione.
Nel caso di specie, risultava dagli atti che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva reso il parere positivo di compatibilità ambientale il 2 ottobre 2025, trasmesso al Ministero della Cultura il 23 ottobre 2025. Non essendo stato espresso alcun atto di assenso o dissenso nel termine di venti giorni, si è formato il silenzio assenso. I provvedimenti di diniego, fondati sulla mancata acquisizione del parere, sono pertanto stati ritenuti illegittimi dal Collegio, che ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti gravati e accertando la formazione del silenzio assenso, con assorbimento delle restanti censure.
Nota della Redazione
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