Istruttoria su idoneità alloggiativa e conversione permesso di soggiorno (TAR Calabria n. 1639 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria volta ad acquisire copia integrale della comunicazione PEC, completa di allegati e in formato originale .eml, trasmessa dal ricorrente all’amministrazione a riscontro del preavviso di rigetto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Tale acquisizione è funzionale a valutare la documentazione relativa all’idoneità alloggiativa e alla comunicazione di ospitalità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 286/1998, che devono essere riferite all’effettivo proprietario o titolare del diritto sull’immobile destinato ad ospitare lo straniero.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il rigetto era motivato dalla ritenuta inidoneità dell’alloggio indicato, in quanto la sistemazione alloggiativa non era supportata da un contratto di locazione o comodato d’uso, e l’attestato di idoneità rilasciato dal Comune di Amantea era riferito a un immobile non appartenente al datore di lavoro ma a persona diversa, come emergente dal rogito notarile. Di conseguenza, anche la comunicazione di ospitalità ex art. 7 del d.lgs. n. 286/1998 era stata ritenuta inaccettabile, non essendo stata resa dall’effettivo proprietario dell’immobile.

La Motivazione della Corte

La Sezione, nel decidere sull’istanza cautelare, ha ritenuto necessario acquisire in atti copia integrale della comunicazione PEC, completa di allegati e trasmessa in formato originale .eml, contenente la documentazione prodotta dal ricorrente a riscontro del preavviso di rigetto o comunque inviata all’amministrazione prima della notifica del provvedimento impugnato.

L’incombente istruttorio è stato disposto perché la valutazione della sussistenza dei requisiti per la conversione del permesso di soggiorno richiede di verificare se la documentazione trasmessa in via telematica fosse idonea a superare le contestazioni formulate dall’amministrazione. La prova dell’effettiva titolarità, in capo al datore di lavoro o all’ospitante, del diritto sull’immobile destinato a ospitare lo straniero costituisce elemento necessario per l’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 286/1998 in tema di comunicazione di ospitalità e dell’attestato di idoneità alloggiativa.

Il Tribunale ha ordinato alla parte ricorrente di depositare la copia in formato .eml della ricevuta di consegna della PEC inviata all’amministrazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, e ha rinviato la prosecuzione del giudizio cautelare alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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