Sopravvenuto difetto di interesse per definizione sfavorevole del giudicato presupposto (TAR Puglia n. 533 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di depennamento dalle graduatorie ad esaurimento e di cancellazione dalla prima fascia delle graduatorie di istituto è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’esito del contenzioso presupposto, definito con sentenza passata in giudicato, abbia accertato la legittimità dell’esclusione del docente. La definizione sfavorevole della controversia presupposta priva di utilità la decisione nel merito del ricorso avverso l’atto consequenziale, che costituisce mera applicazione del giudicato. La sopravvenienza del giudicato integra, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., una causa di improcedibilità rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale, impugnavano il provvedimento con cui l’Ufficio scolastico regionale aveva disposto il loro depennamento dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) di rispettivo inserimento e la cancellazione dalla prima fascia delle graduatorie di istituto, per la scuola dell’infanzia e primaria, posto comune e di sostegno. L’atto impugnato era consequenziale rispetto a un giudizio presupposto, pendente innanzi al TAR per il Lazio, nel quale i docenti erano stati inizialmente ammessi con riserva nelle GAE in esito a una pronuncia cautelare.
L’amministrazione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso. Il difensore dei ricorrenti depositava nota di passaggio in decisione, riportandosi agli atti del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accertato che il contenzioso presupposto innanzi al TAR Lazio si era concluso con la sentenza n. 14073 del 2020, che aveva dichiarato il ricorso in parte respinto e in parte improcedibile, in applicazione dell’orientamento espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, poi ribadito dalle pronunce n. 4 e n. 5 del 2019. Avverso tale sentenza era stato proposto appello, respinto dal Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza n. 803 del 2023.
Il Collegio ha rilevato che, in ragione della definizione del giudizio presupposto, il provvedimento impugnato si appalesava quale semplice applicazione conseguente alla controversia risoltasi in senso sfavorevole ai ricorrenti. La sentenza passata in giudicato aveva accertato la legittimità dell’esclusione, rendendo vana ogni ulteriore discussione sulla fondatezza del ricorso avverso l’atto consequenziale.
Sulla base di tali rilievi, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rilevato che l’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso aveva fatto venire meno l’interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, in ragione della natura e della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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