Effetti della declaratoria di incostituzionalità sulle procedure di nomina dei giudici onorari (TAR Lazio n. 13638 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017, nella parte in cui prevedeva il limite massimo di dieci anni di anzianità professionale, opera anche con riferimento alle procedure di selezione per la nomina dei giudici onorari di pace i cui atti non siano divenuti inoppugnabili. L’effetto retroattivo della pronuncia della Corte costituzionale non si estende ai soli rapporti esauriti, ossia a quelli consolidati per formazione del giudicato, definitività dei provvedimenti non impugnati o decorso dei termini di decadenza. La mancata impugnazione della graduatoria provvisoria non determina l’irricevibilità del ricorso avverso l’atto di nomina, che costituisce l’atto terminale e concretamente lesivo della procedura.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla mancata ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio di Piedimonte Matese. Il ricorrente, aspirante con un’anzianità professionale maturata dal 1995, vedeva riconosciuto dalla commissione un punteggio limitato al massimo di dieci anni, in applicazione dell’art. 4 del bando e della norma di cui all’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017. Tale punteggio lo collocava in posizione non utile, poiché il candidato nominato, a parità di punteggio, prevaleva per minore età anagrafica. Con la delibera del 17 dicembre 2025, il CSM conferiva l’incarico al controinteressato. Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità sopravvenuta della procedura a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto limite decennale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha, in primo luogo, respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione per la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria provvisoria e del bando. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 116/2017, la graduatoria finalizzata all’ammissione al tirocinio è atto prodromico e non terminale della procedura, che si conclude solo con il conferimento dell’incarico. Pertanto, la delibera di nomina del 17 dicembre 2025, ritualmente impugnata, costituisce l’atto concretamente lesivo e la sua impugnazione rende tempestiva l’intera azione.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la portata degli effetti delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, richiamando l’insegnamento del Consiglio di Stato (sez. I, n. 1984 del 2021). La dichiarazione di illegittimità costituzionale elimina la norma con effetto ex tunc, rendendola inapplicabile anche ai rapporti pendenti, con il solo limite dei rapporti esauriti. Tali sono quelli che non possono più costituire materia di giudizio per intervenuta formazione del giudicato o per definitività dei provvedimenti amministrativi non impugnati nei termini.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha rilevato che la procedura si è conclusa con la delibera del 17 dicembre 2025, tempestivamente impugnata dal ricorrente. L’impugnazione ha impedito il consolidamento degli effetti del provvedimento e, quindi, la formazione di un rapporto esaurito in favore del candidato nominato. Ne consegue che la declaratoria di incostituzionalità deve trovare applicazione anche alla procedura in esame.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, disponendo che il CSM rinnovi la valutazione dei concorrenti collocati nella graduatoria finale relativamente al requisito della maggiore anzianità professionale, senza applicare il limite massimo di dieci anni dichiarato incostituzionale. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della sopravvenienza normativa sulla quale risulta fondata la pretesa del ricorrente.
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Nota della Redazione
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