Le linee guida del PPTR non sono vincolanti e il diniego paesaggistico non può fondarsi su un mero richiamo (TAR Puglia n. 516 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni contenute nelle linee guida per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, ancorché richiamate dagli artt. 79 e 83 delle NTA del PPTR, non hanno valore vincolante, sicché l’amministrazione non può fondare il diniego di autorizzazione paesaggistica su un mero richiamo alle stesse, ma deve procedere a una valutazione in concreto della compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela del paesaggio. Nei procedimenti autorizzatori relativi a impianti FER ricadenti in aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, con la conseguenza che il diniego della PAS non può limitarsi a recepire il diniego di compatibilità paesaggistica senza svolgere autonome valutazioni di merito e una ponderazione degli interessi contrapposti, considerando anche l’interesse pubblico alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha richiesto al Comune di Andrano l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 999 kWp e delle relative opere di connessione, insistente su un fondo agricolo. Il Comune ha negato l’autorizzazione, richiamando il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio, fondato sull’assunto che l’intervento ricadrebbe in area soggetta al vincolo di cui all’art. 79, comma 1, punto 3, delle NTA del PPTR, in un contesto territoriale classificato come “E2 – Agricole non prevalenti colture arboree”. Secondo l’amministrazione, l’elaborato 4.4.1 del PPTR, contenente le linee guida per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, richiamato dalle citate norme, avrebbe ammesso in tali aree soltanto impianti realizzati su edifici.

A fronte di tali dinieghi, la società ha proposto ricorso dinanzi al TAR avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica, poi esteso con motivi aggiunti anche al diniego della procedura abilitativa semplificata, adottato dal responsabile del SUAP con provvedimento unico. L’amministrazione, per contro, ha ribadito la conformità dei provvedimenti al quadro normativo e pianificatorio di riferimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel definire il giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha accolto le doglianze della ricorrente, muovendo dalla natura giuridica delle linee guida richiamate dal PPTR. Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 25.9.2024, n. 7780), secondo cui le linee guida non hanno carattere vincolante, con la conseguenza che l’atto che neghi la realizzazione di un impianto FER con una motivazione apodittica di mero richiamo alle stesse è illegittimo. L’amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto esaminare le concrete caratteristiche del progetto e valutare la compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela del territorio, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla società.

Il Collegio ha inoltre rilevato che il diniego della PAS è affetto da un’ulteriore autonoma causa di illegittimità. L’impianto di che trattasi, ricadendo in un’area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del d.lgs. n. 199/2021, deve ritenersi assoggettato al regime dell’art. 22, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, a norma del quale il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante. Da tale qualificazione discende, come osservato anche da questa Sezione con sentenza n. 28 del 5.1.2026, che l’amministrazione procedente non poteva limitarsi a recepire il diniego di compatibilità paesaggistica quale presupposto automatico del proprio provvedimento, ma era tenuta a verificare la riconducibilità dell’istanza alle fattispecie normative delle aree idonee e a svolgere una propria autonoma valutazione, all’esito di un ponderato bilanciamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Alla luce di tali rilievi, assorbite ogni ulteriore censura, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, con conseguente annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica e del provvedimento unico di diniego della PAS. La peculiarità delle questioni trattate ha indotto il Tribunale a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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